Art. 16 
 
 
Requisiti  psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per   la
      specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici: 
      a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,  n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento,  per
sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'   psico-fisica,   devono
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a giorni sessanta: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  4),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'articolo  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        1) lo stato di buona salute; 
        2)   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche; 
        3)  la  presenza/assenza  di  gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
        4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 
    La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)  e
b), e la dichiarata presenza  delle  manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    5. I candidati all'atto della  visita  medica  devono,  comunque,
avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normale; 
      d) visione binoculare; 
      e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    6. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    7. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati  non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) monolaterale: 35 dB; 
      b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    8. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i  disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l'uso  di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    9. La dentatura deve essere in buone  condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    10. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    11. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    12. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne   dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    13. I candidati che non raggiungono  i  requisiti  fisici  minimi
negli accertamenti di cui ai commi  5,  8  e  9  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    15. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    16. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  del  26
giugno 2013.