Art. 21 Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 20, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. 5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 7. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «comandate di stazione e unita' navale», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 8. Entro 30 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 12. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al pilotaggio, effettuata presso i competenti reparti dell'Aeronautica Militare, secondo i relativi programmi di addestramento. 13. I candidati che non risultano in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.