Art. 21 
 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo,  sono  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'  di  allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che,  secondo  l'ordine
della graduatoria di cui all'articolo 20, siano compresi  nel  numero
dei posti messi a concorso per ciascuna  specializzazione,  e  tenuto
conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita'  alla
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della   firma   dell'atto   di   arruolamento,   da    parte    della
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
    5.  I  candidati,  concorrenti  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),  non  beneficiano  di  tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi  dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero  non  appartenenti  a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. Qualora il posto riservato di cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera a), non possa essere  ricoperto  per  mancanza  di  candidati
idonei,  lo  stesso  sara'  conferito  ad  altro  candidato  iscritto
nell'anzidetta   graduatoria,   per   la   specializzazione   «pilota
militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 
    7. Qualora il posto riservato di cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera b), non possa essere  ricoperto  per  mancanza  di  candidati
idonei,  lo  stesso  sara'  conferito  ad  altro  candidato  iscritto
nell'anzidetta graduatoria, per  la  specializzazione  «comandate  di
stazione e  unita'  navale»,  nell'ordine  del  punteggio  di  merito
conseguito. 
    8. Entro 30 giorni dall'inizio del  corso,  il  Comando  Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire  posti
resisi, comunque, disponibili per  ciascuna  specializzazione  tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    10. Gli allievi ufficiali, ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia, devono sottoscrivere, prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    11. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso  ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 
    12. I vincitori del  concorso  per  la  specializzazione  «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di  finanza  ed
acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una  fase
addestrativa   finalizzata   all'accertamento   dell'attitudine    al
pilotaggio, effettuata presso i competenti  reparti  dell'Aeronautica
Militare, secondo i relativi programmi di addestramento. 
    13. I candidati che non  risultano  in  possesso  di  sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui
al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 
    14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza,  rinviati
dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato,
salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli  ulteriori  occorrenti
provvedimenti. Il periodo di  durata  del  corso  e',  in  tal  caso,
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.