Art. 10. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), dall'Accademia Navale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), dall'Accademia Aeronautica; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso le Universita'. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori del concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.