Art. 10. 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per  il  Personale
Militare provvederanno a chiedere alle  Amministrazioni  Pubbliche  e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti
risultati vincitori dei concorsi nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia Navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione  e   Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito  d'ufficio.  Per  i  concorrenti  che   hanno   beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il  servizio  militare
prestato previsto  dal  precedente  art.  2,  comma  1,  lettera  b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione  del  Reparto/Ente  di
appartenenza dal  quale  risulti  la  durata  del  servizio  militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata
prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti  nelle  liste  della
leva di mare e di terra e per coloro  che  sono  in  servizio  presso
altra Forza Armata o Corpo  Armato  dello  Stato  verranno  acquisiti
d'ufficio. 
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    5. I vincitori di sesso femminile, ai  fini  della  verifica  dei
requisiti   previsti   per   l'ammissione    ai    corsi,    all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori del concorso interno  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto  dell'ammissione  in
Accademia, saranno sottoposti a  visita  al  fine  di  verificare  il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.