Art. 11. Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Solo per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del titolo II, ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. 4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali, la prova scritta di composizione italiana, la prova orale e il tirocinio. Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme se militari in servizio. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della Difesa.