Art. 11. 
 
 
         Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
nei successivi specifici capi del titolo  II  saranno  a  carico  dei
concorrenti,     rimanendo     escluso      qualsiasi      intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    2. I concorrenti che sono militari in servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della  sede
ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro  nella
sede di servizio. In particolare detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure  frazionata  in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per  la  prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli  accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta',  la  licenza  straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Solo per il concorso interno di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in  servizio  fruiranno
del  certificato  di  viaggio  limitatamente  al  tempo  strettamente
necessario per il raggiungimento della sede  ove  si  svolgeranno  le
prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2,  lettera  a)  e
per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella
licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2
non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti previsti dallo specifico capo II  del  titolo  II,
ne'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di
servizio. 
    4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno  di  vitto  e  alloggio  a
carico  dell'Amministrazione  della  Difesa  durante  le   prove   di
efficienza fisica, gli  accertamenti  psicofisici,  gli  accertamenti
attitudinali, la prova scritta di  composizione  italiana,  la  prova
orale e il  tirocinio.  Gli  stessi  dovranno  attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma e indossare  l'uniforme  se
militari in servizio. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d)  tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo   di
effettuazione delle prove di efficienza  fisica,  degli  accertamenti
psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari
e di vita interna di caserma.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di  presentazione
per  lo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica  e   degli
accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione della Difesa.