Art. 12. Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza Armata acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa ovvero come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovra' essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.