Art. 12. 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza Armata acquisiranno  la  qualifica  di  Allievi  e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre  e  assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di  Truppa  ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2. I concorrenti vincitori, all'atto  dell'ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti  a  sottoscrivere  una
dichiarazione dalla quale risulti che  sono  edotti  sull'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale  obbligo  dovra'  essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 
    3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto  di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini  di  un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  Informazione  e
Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti.