Art. 13. Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.