Art. 13. 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art.
864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma  4  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 
    2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute  in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio.