Art. 14. 
 
 
                 Trattamento economico degli Allievi 
 
    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti   dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche. 
    2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  Ufficiali  in   Ferma   Prefissata,   dai   ruoli   dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai  ruoli  dei  Militari  di
Truppa, in luogo delle competenze previste  al  successivo  comma  3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli  spettanti  nella  nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge,  con  i  futuri  incrementi  stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di  disposizioni
normative a carattere generale. 
    3. Agli Allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.