Art. 14. Trattamento economico degli Allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche. 2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di Truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.