Art. 15. 
 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'Amministrazione  della  Difesa  potra',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in  ogni   momento   dai   concorsi   qualsiasi
concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso  dei   requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche'
escludere i medesimi  dalla  frequenza  dei  corsi  regolari,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.