Art. 15. Esclusioni 1. L'Amministrazione della Difesa potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.