Art. 16. Nomine 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali, del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie saranno, con successiva determinazione, assegnati alle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante Guardiamarina. 3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli Allievi idonei sara' conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta qualifica di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per il periodo di cui all'art. 724, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'art. 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.