Art. 16. 
 
 
                               Nomine 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi
due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali,
del Corpo degli  Ingegneri,  del  Corpo  Sanitario  e  del  Corpo  di
Commissariato saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel  ruolo  normale,  rispettivamente,  dell'Arma  o  del  Corpo   di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere  in  servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano  tenuti  a
frequentare corsi di studi  universitari  di  durata  quinquennale  o
sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio  permanente
del  ruolo  normale  delle  Armi  Varie   saranno,   con   successiva
determinazione,  assegnati  alle  Armi   di   Fanteria,   Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi  idonei
conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato  il
terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con
decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione  della
qualifica di Aspirante Guardiamarina. 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), al termine del secondo anno di corso agli  Allievi  idonei  sara'
conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al  superamento  del
terzo anno, la nomina a Sottotenente  in  servizio  permanente.  Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta  qualifica
di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi  assumano  l'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo di cui  all'art.  724,  comma  3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale  dell'Arma  dei
Carabinieri, sempreche' contraggano  una  ferma  di  nove  anni,  che
assorbe quella precedentemente contratta,  ai  sensi  dell'art.  738,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato  nelle
premesse.