Art. 19. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel  concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'ammissione di 100 (cento) Allievi al  primo  anno  del  195°  corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014
di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  numero  1)  sono
cosi' ripartiti: 
      a) 89 (ottantanove) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato: 
        1) 70  (settanta)  per  il  corso  delle  Armi  di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 
        2) 7 (sette) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato; 
      b)  11  (undici)  per  il  Corpo  Sanitario  come  di   seguito
specificato: 
        1) 8 (otto) per il corso di medicina e chirurgia; 
        2)  1  (uno)  per  il   corso   di   chimica   e   tecnologie
farmaceutiche; 
        3) 2 (due) per il corso di medicina veterinaria. 
    2. Se nel concorso interno, per esami,  per  l'ammissione  di  23
(ventitre) Allievi  al  primo  anno  del  195°  corso  dell'Accademia
Militare dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numero 2), uno  o  piu'  dei  posti  non  saranno  ricoperti  per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti  a  quelli   previsti   dal   presente   concorso   per   il
corrispondente corso. 
    3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1,  lettera  a)
non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli  stessi
potranno essere ricoperti dai  concorrenti  idonei  e  non  vincitori
iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma  1,
lettera b), sempreche' lo gradiscano -esprimendo anche la  preferenza
di assegnazione di Arma o Corpo- secondo l'ordine  della  graduatoria
medesima. 
    4. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo  Sanitario  di  cui  al
precedente comma  1,  lettera  b),  uno  o  piu'  posti  non  saranno
ricoperti -nell'ambito dei singoli corsi- per mancanza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere  devoluti  come  di  seguito
specificato: 
      a) i posti per il corso di medicina e  chirurgia  eventualmente
non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di  priorita',
al: 
        1) corso di medicina veterinaria; 
        2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 
      b) il posto per il corso di chimica e tecnologie  farmaceutiche
eventualmente non ricoperto sara' devoluto, con il seguente ordine di
priorita', al: 
        1) corso di medicina e chirurgia; 
        2) corso di medicina veterinaria; 
      c) i posti per il corso di medicina  veterinaria  eventualmente
non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di  priorita',
al: 
        1) corso di medicina e chirurgia; 
        2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche. 
    5.  I  concorrenti   potranno   chiedere   di   partecipare,   in
alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o
per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e'
consentito concorrere,  neanche  presentando  distinte  domande,  per
entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e
b). 
    6. Al concorso di cui al precedente comma 1  possono  partecipare
concorrenti anche se alle armi, a  eccezione  del  personale  cui  e'
riservato il concorso interno di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a), numero 2). 
    7. I concorrenti per i  posti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) potranno indicare,  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, soltanto l'ordine  di  preferita  assegnazione  ad  Armi  e
Corpi. Le preferenze  manifestate  dai  concorrenti  potranno  essere
modificate entro la  terza  settimana  di  frequenza  del  tirocinio,
ultima fase concorsuale, con apposita  dichiarazione.  L'assegnazione
ai corsi puo' comunque essere diversa  dalla  preferenza  espressa  e
sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della
citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata.  In  tal
senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione  di
accettazione del corso assegnato. I concorrenti per i posti di cui al
precedente comma 1, lettera  b),  invece,  dovranno  indicare,  nella
domanda di partecipazione, il corso per il quale intendono concorrere
(uno solo tra quelli di medicina e chirurgia,  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche o medicina veterinaria). 
    8. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea  magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi: 
        1) politico-organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico-amministrativo; 
      b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in  ingegneria,  nei  seguenti  indirizzi   che   saranno   assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo art. 31: 
        1) 2 (due) in ingegneria elettronica; 
        2) 1 (uno) in ingegneria meccanica; 
        3) 1 (uno) in ingegneria delle telecomunicazioni; 
        4) 1 (uno) in ingegneria informatica; 
        5) 1 (uno) in ingegneria civile; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo  Sanitario  frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale  in  medicina  e  chirurgia  o  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria,  secondo   la   seguente
ripartizione: 
        1) 8 (otto) in medicina e chirurgia; 
        2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche; 
        3) 2 (due) in medicina veterinaria. 
    9.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati, se sara' necessario procedere  ai  relativi  adeguamenti  a
seguito di provvedimenti adottati in proposito  di  concerto  con  il
MIUR. 
    10. Per quanto indicato nel precedente comma 8: 
      a) i concorrenti  gia'  laureati  in  ingegneria  non  potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      b) i concorrenti gia' laureati in medicina  e  chirurgia  o  in
chimica e tecnologie farmaceutiche  o  in  medicina  veterinaria  non
potranno  essere  ammessi  al  corso  del  Corpo  Sanitario  per   il
conseguimento del diploma di  laurea  gia'  posseduto,  ma  dovranno,
eventualmente,  aspirare  a  un   indirizzo   di   studi   differente
nell'ambito dei corsi di studio del Corpo Sanitario; 
      c) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avranno gia' sostenuto esami  universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.  1,  comma
3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e  b)
potra' subire modificazioni, fino alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito del  concorso,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.