Art. 19. Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 100 (cento) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014 di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono cosi' ripartiti: a) 89 (ottantanove) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato: 1) 70 (settanta) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 2) 7 (sette) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato; b) 11 (undici) per il Corpo Sanitario come di seguito specificato: 1) 8 (otto) per il corso di medicina e chirurgia; 2) 1 (uno) per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 3) 2 (due) per il corso di medicina veterinaria. 2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il corrispondente corso. 3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano -esprimendo anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo- secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno ricoperti -nell'ambito dei singoli corsi- per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti come di seguito specificato: a) i posti per il corso di medicina e chirurgia eventualmente non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorita', al: 1) corso di medicina veterinaria; 2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; b) il posto per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche eventualmente non ricoperto sara' devoluto, con il seguente ordine di priorita', al: 1) corso di medicina e chirurgia; 2) corso di medicina veterinaria; c) i posti per il corso di medicina veterinaria eventualmente non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorita', al: 1) corso di medicina e chirurgia; 2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche. 5. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b). 6. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, a eccezione del personale cui e' riservato il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). 7. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi. Le preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione ai corsi puo' comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), invece, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, il corso per il quale intendono concorrere (uno solo tra quelli di medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o medicina veterinaria). 8. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo: a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi: 1) politico-organizzativo; 2) dei sistemi infrastrutturali; 3) delle comunicazioni; 4) logistico; 5) economico-amministrativo; b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati all'inizio del tirocinio di cui al successivo art. 31: 1) 2 (due) in ingegneria elettronica; 2) 1 (uno) in ingegneria meccanica; 3) 1 (uno) in ingegneria delle telecomunicazioni; 4) 1 (uno) in ingegneria informatica; 5) 1 (uno) in ingegneria civile; c) gli ammessi ai corsi per il Corpo Sanitario frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente ripartizione: 1) 8 (otto) in medicina e chirurgia; 2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche; 3) 2 (due) in medicina veterinaria. 9. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR. 10. Per quanto indicato nel precedente comma 8: a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli Ingegneri; b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario per il conseguimento del diploma di laurea gia' posseduto, ma dovranno, eventualmente, aspirare a un indirizzo di studi differente nell'ambito dei corsi di studio del Corpo Sanitario; c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avranno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.