Art. 2. Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre 2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' al 31 ottobre 2013. Il limite massimo di eta' e' elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita' di Allievo delle Scuole Militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del limite d'eta'. Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti devono essere in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale, Volontario in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio. 4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). Le modalita' di accertamento di detta idoneita', ferme restando le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente decreto, saranno piu' dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo II. 6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione ai singoli Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo. 8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti gia' alle armi sara' subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.