Art. 20. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 19, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturita' classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole Militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare; b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 15% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) nel corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni: 21 (ventuno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 14 (quattordici) per i provenienti dalle Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 10 (dieci) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); d) nel corso del Corpo di Commissariato: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); e) nel corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); f) nel corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito. 3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato come previsto nei precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %), di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.