Art. 20. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente art. 19,  sono  previste  le
seguenti riserve di posti: 
      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  -se  conseguono
al termine dell'anno scolastico 2012-2013  il  diploma  di  maturita'
classica, scientifica e scientifica europea,  riportano  giudizio  di
idoneita' in attitudine militare  presso  dette  Scuole  e  risultano
idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti
per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei  diplomati  presso  le
Scuole Militari dell'Esercito e il 10% in favore dei diplomati presso
le Scuole Militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare; 
      b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio,  il  15%  dei
posti  previsti  per  ciascun  corso.  Il  titolo  che  consente   di
beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla  data
di scadenza per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) nel corso delle Armi di Fanteria,  Cavalleria,  Artiglieria,
Genio, Trasmissioni: 21 (ventuno) per gli Allievi  provenienti  dalle
Scuole Militari -di cui 14  (quattordici)  per  i  provenienti  dalle
Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole
Militari- e 10 (dieci) per gli aventi titolo alla riserva di  cui  al
precedente comma 1, lettera b); 
      b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 2 (due)  per  gli
Allievi provenienti dalle Scuole Militari  -di  cui  1  (uno)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1  (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli Allievi
provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per  i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo  alla  riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      d) nel corso del  Corpo  di  Commissariato:  2  (due)  per  gli
Allievi provenienti dalle Scuole Militari  -di  cui  1  (uno)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari  dell'Esercito  e  1  (uno)  per  i
provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1  (uno)  per  gli  aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      e) nel corso di medicina e chirurgia  del  Corpo  Sanitario:  2
(due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole  Militari  -di  cui  1
(uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno)
per i provenienti dalle altre Scuole Militari-  e  1  (uno)  per  gli
aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      f) nel corso di medicina veterinaria  del  Corpo  Sanitario:  1
(uno)   per   gli   Allievi   provenienti   dalle   Scuole   Militari
dell'Esercito. 
    3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi  e'  modificato
come previsto nei precedenti artt. 1, comma 3  e  19,  comma  11,  il
rispettivo numero dei posti riservati verra'  ricalcolato  applicando
la percentuale sopra indicata. Inoltre,  i  posti  eventualmente  non
ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10  %),
di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.