Art. 24. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 23, comma 7: a) i primi 712 (settecentododici) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato; b) i primi 64 (sessantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina e chirurgia; c) i primi 8 (otto) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; d) i primi 16 (sedici) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina veterinaria. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito. 2. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 29, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B in corso di validita' e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinera' la mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 25 e 26, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, presumibilmente dall'ultima decade di marzo 2013 alla seconda decade di aprile 2013. La convocazione a dette prove e accertamenti avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' indicate nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nell'allegato E al presente decreto, fino a un massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' del certificato di idoneita' sportiva agonistica di tipo B e del referto attestante l'esito di test di gravidanza prodotti dai concorrenti -in quanto necessari per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza- redigendo per ciascuno apposito verbale; b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi -dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi- secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigera' il relativo verbale; c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31 e 32. 6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.