Art. 24. 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Saranno  ammessi  alle  prove  di  efficienza  fisica  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 23, comma 7: 
      a) i primi 712 (settecentododici) concorrenti, per  i  posti  a
concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per  il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato; 
      b) i primi 64 (sessantaquattro)  concorrenti,  per  i  posti  a
concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina e chirurgia; 
      c) i primi 8 (otto) concorrenti, per i posti a concorso per  il
Corpo Sanitario - corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 
      d) i primi 16 (sedici) concorrenti, per i posti a concorso  per
il Corpo Sanitario - corso di medicina veterinaria. 
    Saranno inoltre ammessi i  concorrenti  che  hanno  riportato  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile nelle graduatorie di merito. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; 
      b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 29,  comma
1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B in corso di validita'  e  del  test  di
gravidanza per i  concorrenti  di  sesso  femminile  determinera'  la
mancata ammissione a sostenere le prove  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno,  contestualmente
agli accertamenti psicofisici e  a  quelli  attitudinali  di  cui  ai
successivi  artt.  25  e  26,  presso  il  Centro  di   Selezione   e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  presumibilmente  dall'ultima
decade  di  marzo  2013  alla  seconda  decade  di  aprile  2013.  La
convocazione a dette prove e accertamenti  avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
indicate  nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. Il mancato superamento  anche  di  uno  solo  degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2,
lettera  a),  numero  2)  e  quindi  l'esclusione  dal  concorso.  Il
superamento di tutti gli esercizi  obbligatori  ed  eventualmente  di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita'  alle  prove
di efficienza fisica, con attribuzione di  un  punteggio  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato E al presente  decreto,  fino  a  un
massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa  le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti  che  dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi  di  esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera'  la  validita'  del  certificato  di  idoneita'
sportiva agonistica di tipo B e del  referto  attestante  l'esito  di
test di gravidanza prodotti dai concorrenti -in quanto necessari  per
l'espletamento delle prove di efficienza fisica in  piena  sicurezza-
redigendo per ciascuno apposito verbale; 
      b)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e
facoltativi -dopo averli resi edotti delle  modalita'  di  esecuzione
degli  stessi-  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti   e
redigera' il relativo verbale; 
      c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi gli esercizi  facoltativi  il  punteggio
corrispondente indicato  nel  gia'  citato  allegato  E  al  presente
decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti
e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
artt. 27, 28, 31 e 32. 
    6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui  al  precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che  per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire, al predetto Centro di Selezione e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica  (PE)  o  posta
elettronica       certificata       (PEC)       agli        indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it,     un'istanza     di     nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra'  mediante  avviso
inserito nell'area privata della sezione  comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di
posta  elettronica  certificata  (se  posseduta  e   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma.