Art. 25. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica, secondo quanto  indicato  nel  precedente  art.  24,  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma  1,  lettera  a),  ad   accertamenti   psicofisici   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso  degli  specifici  requisiti
fisici di cui al precedente art. 8, comma 2. 
    2. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma  1,  prima
di eseguire la visita medica  generale,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) verifichera'  la  validita'  e
controllera' i documenti sanitari di cui al successivo art. 29, comma
1 (a esclusione di quelli di cui al  precedente  art.  24,  comma  5,
lettera a)) presentati da ciascun concorrente che, in seguito, dovra'
essere  sottoposto  ai  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) VES; 
        7) trigliceridemia; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 8- per consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente  maggiorenne  da  sottoporre  a
detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione  di  consenso
all'effettuazione dell'esame stesso,  secondo  il  modello  riportato
nell'allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. Il  concorrente  che  e'  ancora  minorenne  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece,  avra'  cura  di
portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso   compilata   e
sottoscritta in conformita' al citato  allegato  F,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, per l'eventuale  effettuazione
del predetto esame radiografico. La mancata  presentazione  di  detta
dichiarazione  determinera'   l'impossibilita'   di   sottoporre   il
concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle  caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti  fisici
indicati  nel  precedente  art.  8,  comma  2,  lettere  a)   e   b).
L'accertamento  dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione   delle
condizioni del soggetto al momento della  visita  e,  seduta  stante,
verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,    con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    5. Saranno giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere  a)
e b) e ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di  cui  al
precedente  comma   4,   i   coefficienti   indicati   per   ciascuna
caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8. 
    6. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   A   ogni
coefficiente   2   di   ciascuna   delle   predette   caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a  0  (zero).  A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un  punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo  conseguibile  al  termine
degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5. 
    7. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  non  risultati  in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al  precedente  art.
8, comma 2 e/o affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo  sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; 
      c)  disturbi   della   parola   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria); 
      d) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      e)  esiti  di  cheratotomia  radiale;  esiti  di  laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali; 
      f) imperfezioni o infermita' che,  seppur  non  indicate  nelle
lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      -  visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il  personale
femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
      -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto
degli   accertamenti   psicofisici,   saranno   riconosciuti    dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)  affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti  nelle  cause  di
esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinviera'  il
giudizio,   fissando   il   termine   entro   il   quale   sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psicofisica.  Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con   riserva   a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 26. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 29, comma 1, primo alinea la commissione  non  potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui  stato  di  gravidanza
sia stato accertato anche con  le  modalita'  previste  nel  presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 31, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il  concorrente  dal  concorso
per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    10. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
al  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale   dell'Esercito
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici (tramite messaggio di posta elettronica (PE)
o   posta    elettronica    certificata    (PEC)    agli    indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it),  specifica  istanza,  con,  in
allegato, copie per immagine, ovvero in formato  PDF,  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
di  idonea  documentazione  specialistica  rilasciata  da   struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato  il  giudizio  di  inidoneita'.  Non  saranno  prese   in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o  inviate
oltre i termini perentori sopra indicati.  In  caso  di  accoglimento
dell'istanza, il concorrente ricevera', dal  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante
avviso inserito nell'area privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o a mezzo e-mail  (se  e'  stato  indicato  il  relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In  caso  di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, il  concorrente  ricevera'
comunicazione  -con  le  medesime  modalita-  che  il   giudizio   di
inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici  deve
intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  di
cui al precedente comma 11 -in  caso  di  accoglimento  dell'istanza-
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art.  7,  comma
2,  lettera  a),  numero  3)   a   seguito   di   valutazione   della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se  lo  ritiene
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 
    13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
art. 7, comma  2,  lettera  a),  numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per
i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a  definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire  il
relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma  6.
I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  saranno  esclusi
dal concorso.