Art. 25. Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente art. 24, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 2. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima di eseguire la visita medica generale, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) verifichera' la validita' e controllera' i documenti sanitari di cui al successivo art. 29, comma 1 (a esclusione di quelli di cui al precedente art. 24, comma 5, lettera a)) presentati da ciascun concorrente che, in seguito, dovra' essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (GOT e GPT); 5) bilirubinemia totale e frazionata; 6) VES; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) gamma GT; g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia a quanto previsto dal successivo comma 8- per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante, verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione particolareggiata del motivo. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b) e ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui al precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8. 6. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5. 7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 2 e/o affetti da: a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); d) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; f) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente. La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 26. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo art. 29, comma 1, primo alinea la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 31, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it), specifica istanza, con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera', dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione -con le medesime modalita- che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza- sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma 6. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.