Art. 28. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana di cui al precedente art. 27 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere iscritti nelle predette rispettive graduatorie, dovranno aver superato anche l'eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in chimica e tecnologie farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3. 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova scritta di composizione italiana. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese di giugno 2013 e nel mese di luglio 2013- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: a) i primi 267 (duecentosessantasette) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 53 (cinquantatre) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 27 (ventisette) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 40 (quaranta) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); b) i primi 24 (ventiquattro) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 5 (cinque) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 2 (due) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); c) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito; d) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b). 5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 20 del presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parita' di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32: a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.