Art. 28. 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova  scritta
di composizione  italiana  di  cui  al  precedente  art.  27  saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per  i
posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di  cui
all'art. 19,  comma  1,  lettera  b),  numero  3)-  formate  ai  fini
dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per  i  posti  per  il
Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere  iscritti  nelle  predette
rispettive graduatorie,  dovranno  aver  superato  anche  l'eventuale
prova di ammissione ai corsi di  laurea  specialistica/magistrale  in
medicina  e  chirurgia,  in  medicina  veterinaria  e  in  chimica  e
tecnologie  farmaceutiche,  programmata  annualmente  dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), di  cui  al
precedente art. 6, comma 3. 
    2.  Tali  graduatorie  saranno  formate  secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica, negli  accertamenti  psicofisici  e
nella prova scritta di composizione italiana. 
    3. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti,  all'atto  della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare  idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a),  b)  e
c). 
    4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle  graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese  di  giugno
2013 e nel mese di luglio 2013-  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito: 
      a) i primi 267 (duecentosessantasette) concorrenti aspiranti ai
corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il  Corpo
degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato,  di  cui  almeno  53
(cinquantatre)  Allievi  delle  Scuole  Militari  dell'Esercito,   27
(ventisette) Allievi provenienti dalle altre  Scuole  Militari  e  40
(quaranta) aventi titolo alla riserva di cui al precedente  art.  20,
comma 1, lettera b); 
      b) i primi 24 (ventiquattro) concorrenti aspiranti al corso  di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 5 (cinque)
Allievi  delle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  2   (due)   Allievi
provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro)  aventi  titolo
alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); 
      c) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di chimica  e
tecnologie farmaceutiche per il Corpo  Sanitario,  di  cui  almeno  1
(uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito; 
      d) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso  di  medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui  almeno  1  (uno)  Allievi
delle Scuole Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  Allievo  proveniente
dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla  riserva  di
cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b). 
    5. Nelle graduatorie di  cui  al  precedente  comma  1,  i  posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui
al precedente  comma  4  saranno  devoluti  con  i  criteri  indicati
all'art. 20 del presente decreto. 
    6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e  5,  a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti  in  possesso  dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  all'art.  650  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
al programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato  D  al  presente
decreto. 
    8. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare.  A  tal
fine gli interessati dovranno far pervenire  al  predetto  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,  tramite  messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)  agli
indirizzi        uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it         ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno  antecedente  a
quello di prevista presentazione, un'istanza  di  nuova  convocazione
con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato  PDF,  di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e  della  documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento
della prova  stessa,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32. 
    10. La prova orale facoltativa di lingua straniera,  solo  per  i
concorrenti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    11. Ai concorrenti che supereranno  la  prova  orale  facoltativa
sara'   assegnata   una   votazione   in   trentesimi,   alla   quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.