Art. 30. Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) sara' composta da: a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente; b) un Ufficiale superiore in servizio, membro; c) un Ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione; d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di composizione italiana; e) due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale; f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per la prova orale facoltativa di lingua straniera; g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 4. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente; b) tre Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) sara' composta da: a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 6. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente; b) un Ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo, membro; c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da: a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; c) Comandante di Battaglione, membro; d) Comandante di Compagnia, membro; e) Comandante di Plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.