Art. 32. 
 
 
             Graduatorie finali e assegnazione ai corsi 
 
    1. I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di  cui  al  precedente  art.  7,
comma 2, lettera a),  numero  1),  nelle  rispettive  graduatorie  di
ammissione al 195° corso. Dette graduatorie saranno  formate  secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova
scritta di composizione italiana, nella prova  orale  di  matematica,
nel tirocinio  e  dell'eventuale  punteggio  incrementale  conseguito
nelle prove di efficienza fisica, negli  accertamenti  psicofisici  e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Contestualmente, per i posti di cui  al  precedente  art.  19,
comma 1, lettera a), la medesima commissione provvedera' ad assegnare
i concorrenti ai corsi e ai relativi  indirizzi  di  studio,  laddove
previsti, fino a copertura dei posti a  concorso,  sulla  base  delle
indicazioni fornite dallo Stato Maggiore  dell'Esercito,  secondo  le
esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione  occupata  da
ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove  possibile,  dell'ordine
di preferita assegnazione espresso nuovamente  durante  la  frequenza
del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: 
      a) 70 (settanta), di cui almeno  14  (quattordici)  provenienti
dalle Scuole Militari  dell'Esercito,  7  (sette)  provenienti  dalle
altre Scuole Militari e 10 (dieci) aventi titolo alla riserva di  cui
al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso  delle  Armi  di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni; 
      b) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20,  comma  1,  lettera  b),  al  corso  dell'Arma  Trasporti  e
Materiali; 
      c) 6 (sei), di cui almeno  1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      d) 6 (sei), di cui almeno  1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato. 
    3. Per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b),
la  medesima  commissione  provvedera'  a   redigere   tre   distinte
graduatorie, secondo quanto indicato al precedente comma 1.  Verranno
dichiarati vincitori i seguenti concorrenti: 
      a) 8 (otto), di cui almeno 1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari  dell'Esercito,  1  (uno)  proveniente  dalle  altre  Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di  cui  al  precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso di medicina  e  chirurgia  del
Corpo Sanitario; 
      b) 1 (uno) al corso di chimica e tecnologie  farmaceutiche  del
Corpo Sanitario; 
      c) 2 (due), di cui almeno  1  (uno)  proveniente  dalle  Scuole
Militari dell'Esercito, al corso di medicina  veterinaria  del  Corpo
Sanitario. 
    4. Il concorrente che non accetta  l'assegnazione  definitiva  al
corso  di  laurea  o  all'indirizzo  di  studio   sara'   considerato
rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. Le graduatorie generali di merito, formate  dalla  commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.  Detto  decreto
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa  e
della pubblicazione verra' data notizia  mediante  avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Esso  sara'   inoltre
pubblicato, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.  A  conclusione  del
tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione
di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale
Militare,  per  esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e
semplificazione dell'azione  amministrativa,  potra'  autorizzare  la
permanenza presso  l'Istituto  dei  concorrenti  risultati  vincitori
secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione  di  cui
al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1  e  l'avvio  alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
    6. Saranno dichiarati vincitori del  concorso,  secondo  l'ordine
della  rispettiva  graduatoria  di  merito   -sempreche'   non   sono
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai  precedenti  artt.  1,
comma 3 e 19, comma 11- e ammessi alla frequenza dei corsi  regolari,
che avranno inizio presumibilmente  nella  prima  decade  di  ottobre
2013, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura
dei posti di cui al precedente art. 19, eventualmente incrementati in
misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti  in
uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera a), numero 2). Si  terra'  comunque  conto  della
riserva di posti prevista dall'art. 20 del presente decreto a  favore
delle   categorie   riservatarie    ricalcolata,    se    necessario,
sull'eventuale piu' elevato numero di posti da  ricoprire  a  seguito
della devoluzione di cui al precedente art. 19, comma 2. 
    7.  Se  taluno  dei  posti  riservati  non  sara'  ricoperto  per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 20, commi 3, 4 e 5. 
    8.  Fermo  restando  il  numero  complessivo  degli  Allievi   da
ammettere al 195° corso a mente dell'art. 19, comma  1  del  presente
decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente
comma 6 del presente articolo, i posti  eventualmente  non  ricoperti
per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui  al  citato  art.  19  del
presente decreto potranno  essere  ricoperti  con  altri  concorrenti
idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    9. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo  Sanitario  di  cui  al
precedente art. 19, comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno
ricoperti per  mancanza  di  concorrenti  idonei,  i  posti  medesimi
potranno essere devoluti con le  modalita'  specificate  al  medesimo
art. 19, comma 4. 
    10.  L'assegnazione  di  cui  ai  precedenti  commi  2  e  3   e'
definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i  posti
di cui al precedente art. 19, comma 1,  lettera  a)  non  vi  saranno
concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso,
gli stessi potranno essere ricoperti dai  concorrenti  idonei  e  non
vincitori iscritti nelle graduatorie per i posti di cui al precedente
art. 19, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, nel  rispetto
della priorita' data dal  punteggio  conseguito  nelle  tre  distinte
graduatorie. Successivamente potra' essere  convocato  un  numero  di
concorrenti idonei pari a quello  di  coloro  che  rinunceranno,  per
qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.