Art. 32. Graduatorie finali e assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di ammissione al 195° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Contestualmente, per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a), la medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: a) 70 (settanta), di cui almeno 14 (quattordici) provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito, 7 (sette) provenienti dalle altre Scuole Militari e 10 (dieci) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni; b) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; c) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri; d) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato. 3. Per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), la medesima commissione provvedera' a redigere tre distinte graduatorie, secondo quanto indicato al precedente comma 1. Verranno dichiarati vincitori i seguenti concorrenti: a) 8 (otto), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario; b) 1 (uno) al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche del Corpo Sanitario; c) 2 (due), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, al corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario. 4. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sara' considerato rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e della pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1 e l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 6. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito -sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11- e ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di ottobre 2013, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente art. 19, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terra' comunque conto della riserva di posti prevista dall'art. 20 del presente decreto a favore delle categorie riservatarie ricalcolata, se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 19, comma 2. 7. Se taluno dei posti riservati non sara' ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 20, commi 3, 4 e 5. 8. Fermo restando il numero complessivo degli Allievi da ammettere al 195° corso a mente dell'art. 19, comma 1 del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui al citato art. 19 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 9. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti con le modalita' specificate al medesimo art. 19, comma 4. 10. L'assegnazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 e' definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) non vi saranno concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nelle graduatorie per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, nel rispetto della priorita' data dal punteggio conseguito nelle tre distinte graduatorie. Successivamente potra' essere convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.