Art. 33. Disposizioni varie 1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole Militari, dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali Militari di Truppa, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi. 2. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi regolari. 3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole Militari, acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente art. 12, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 6. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2. 7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi dovranno: a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato; b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico. 8. I Comandi delle Scuole Militari dovranno: a) partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione; b) inviare entro il 26 luglio 2013 al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, e al Comando dell'Accademia Militare l'elenco nominativo di tutti gli Allievi che hanno superato l'esame di maturita' con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto dall'art. 20, comma 1 del presente decreto, nonche' l'elenco degli Allievi non promossi all'esame di maturita'.