Art. 33. 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
    1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a  una  ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale  per  il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
alla Forza Armata di appartenenza.  I  concorrenti,  compresi  quelli
delle   Scuole   Militari,   dovranno   contrarre,   all'atto   della
presentazione in Accademia  per  compiere  il  tirocinio,  una  ferma
volontaria di mesi due quali Militari di Truppa, dalla quale  saranno
prosciolti  se  rinunceranno  successivamente  al  tirocinio   o   lo
supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa,  ivi  comprese
quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    2.  I  concorrenti  che   sono   Ufficiali   di   complemento   o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in  Accademia  per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente  la  data  di
ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno  ricollocati
in  congedo  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi regolari. 
    3. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso  e  sino  all'eventuale
ammissione  ai  corsi  regolari,  nella  posizione  di  comandati   o
aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di
provenienza  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi. 
    4. I militari alle armi il cui collocamento in  congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 
    5.  Gli  ammessi  all'Accademia,  compresi  quelli  delle  Scuole
Militari, acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la
ferma volontaria di cui al precedente art. 12,  comma  1  e  dovranno
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come  Militari  di
Truppa.  Coloro  che  non   sottoscriveranno   tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    6.  Tutti  gli  Allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere  la
dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2. 
    7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle armi dovranno: 
      a) segnalare al Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari,
gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o
che vi abbia rinunciato; 
      b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al  concorso
che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare  alle
prove concorsuali, rilasciando loro i  previsti  documenti  necessari
per regolarizzare la  posizione  amministrativa  e  consentendo  agli
stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; 
      c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti  o  del
Comando dell'Accademia Militare, la copia  conforme  dello  stato  di
servizio o del foglio  matricolare  e  tutti  i  documenti  personali
aggiornati   di   ogni   variazione,   compresa    quella    relativa
all'ammissione all'Accademia  Militare,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico. 
    8. I Comandi delle Scuole Militari dovranno: 
      a)  partecipare  ai  rispettivi  Allievi  le  comunicazioni  di
presentazione alla prova scritta di preselezione; 
      b) inviare entro il 26 luglio 2013 al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  Reparto  Concorsi  Accademia
Militare e Scuole Militari,  e  al  Comando  dell'Accademia  Militare
l'elenco nominativo di tutti gli Allievi che hanno  superato  l'esame
di maturita' con il relativo voto  e  i  verbali  di  valutazione  in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione come  previsto
dall'art. 20, comma 1 del presente decreto,  nonche'  l'elenco  degli
Allievi non promossi all'esame di maturita'.