Art. 34. 
 
 
              Disposizioni per il trattamento dei dati 
 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 30.