Art. 35. Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2) sono cosi' ripartiti: a) 21 (ventuno) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato: 1) 17 (diciassette) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 4) 1 (uno) per il corso del Corpo di Commissariato; b) 2 (due) per il corso del Corpo Sanitario. 2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato al personale militare in servizio di cui al precedente art. 2, comma 2. 3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b). 4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel successivo art. 48, comma 4, all'atto del completamento delle attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 195° corso. L'assegnazione ai corsi potra' comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo: a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi: 1) politico-organizzativo; 2) dei sistemi infrastrutturali; 3) delle comunicazioni; 4) logistico; 5) economico-amministrativo; b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira' un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria meccanica; c) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario dell'Esercito frequenteranno un corso di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 6. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR. 7. Per quanto indicato nel precedente comma 5: a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia non potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario; c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 8. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.