Art. 35. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili  nel  concorso  interno,  per  esami,  per
l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno  del  195°  corso
dell'Accademia   Militare   dell'Esercito   per   l'anno   accademico
2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  a),  numero
2) sono cosi' ripartiti: 
      a) 21 (ventuno) per le Armi e i  Corpi  dell'Esercito  come  di
seguito specificato: 
        1) 17 (diciassette) per il  corso  delle  Armi  di  Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 
        2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
        3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 
        4) 1 (uno) per il corso del Corpo di Commissariato; 
      b) 2 (due) per il corso del Corpo Sanitario. 
    2. Il concorso di cui al  precedente  comma  1  e'  riservato  al
personale militare in servizio di cui al precedente art. 2, comma 2. 
    3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di
partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera
b). Pertanto,  non  e'  consentito  concorrere,  neanche  presentando
distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato
comma 1, lettere a) e b). 
    4.   I   concorrenti   potranno   indicare   nella   domanda   di
partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi  e
Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti  potranno  essere
modificate entro la terza settimana di ammissione in  Accademia,  con
apposita dichiarazione. Peraltro,  l'assegnazione  ai  corsi  e  agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel successivo art. 48, comma 4,  all'atto  del  completamento  delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 195° corso.
L'assegnazione  ai  corsi  potra'  comunque  essere   diversa   dalla
preferenza espressa e sara' stabilita  in  funzione  della  specifica
graduatoria finale, della preferenza espressa  e  delle  esigenze  di
Forza Armata. In  tal  senso,  ciascun  candidato  dovra'  rilasciare
apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base  alle  prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo: 
      a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di  laurea
triennale in  scienze  strategiche  e  successivamente,  in  funzione
dell'Arma o del Corpo, un  corso  di  laurea  magistrale  in  scienze
strategiche negli indirizzi: 
        1) politico-organizzativo; 
        2) dei sistemi infrastrutturali; 
        3) delle comunicazioni; 
        4) logistico; 
        5) economico-amministrativo; 
      b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira'  un
corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in
ingegneria meccanica; 
      c) gli ammessi al corso per il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito
frequenteranno  un  corso  di  studi  universitari   finalizzati   al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 
    6.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati, se sara' necessario procedere  ai  relativi  adeguamenti  a
seguito di provvedimenti adottati in proposito  di  concerto  con  il
MIUR. 
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 5: 
      a) i concorrenti  gia'  laureati  in  ingegneria  non  potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; 
      b) i concorrenti gia' laureati  in  medicina  e  chirurgia  non
potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario; 
      c) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    8. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma  3,
il numero dei posti di cui al precedente comma 1,  lettere  a)  e  b)
potra' subire modificazioni, fino alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito del  concorso,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.