Art. 36. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 35 e' prevista una riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso, da destinare al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono 3 (tre) e sono destinati al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato come previsto nei precedenti art. 1, comma 3 e 35, comma 8 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.