Art. 36. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente  art.  35  e'  prevista  una
riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso,  da  destinare  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado qualora unici superstiti del personale  delle  Forze
Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle  Forze  di  Polizia,
deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che  consente
di beneficiare di tale riserva di posti deve  essere  posseduto  alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono 3 (tre)  e
sono  destinati  al  corso  delle  Armi  di   Fanteria,   Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 
    3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi  e'  modificato
come previsto nei precedenti art. 1,  comma  3  e  35,  comma  8  del
presente decreto, il rispettivo numero  dei  posti  riservati  verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 
    4.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti  riservatari  idonei  saranno  devoluti,
nell'ordine della  graduatoria  di  merito,  agli  altri  concorrenti
idonei.