Art. 4. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ยช Serie Speciale. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore, rispettivamente riportato nei seguenti allegati al presente decreto: a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A); b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale (allegato B); c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica (allegato C). Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in formato PDF, di eventuali documenti da allegare alla domanda di partecipazione. 4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67. 9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.