Art. 4. 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli  sono  pubblicati
nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere
compilate  esclusivamente  on-line  e  inviate,  con  esclusione   di
qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata  nel  successivo
comma 4,  entro  il  termine  perentorio  di  30  (trenta)  giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ยช  Serie  Speciale.  I
candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione dovranno,  a  pena  di  esclusione,  allegare  alla
stessa copia per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  dell'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario di un  minore,  rispettivamente
riportato nei seguenti allegati al presente decreto: 
      a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione  di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A); 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia  Navale  (allegato
B); 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica (allegato C). 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara',  altresi',  necessario  allegare
copia per immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  di  un  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia   dei/l   sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 
    2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente  art.  1,
comma 1, lettere a), b)  e  c),  i  candidati  dovranno  accedere  al
proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere  il  concorso  al
quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di
partecipazione. 
    3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una  bozza  della  stessa
che potra'  essere  completata  e  inviata  in  un  secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo  scaricamento  (download)  della
domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   di   ogni   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, di eventuali  documenti  da  allegare  alla  domanda  di
partecipazione. 
    4. Terminata la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  alla   prima   prova
concorsuale. Dopo l'invio di ogni  domanda,  i  concorrenti  potranno
anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio di ogni domanda tramite il  portale  si  conclude  la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione  al  concorso  al  quale  si  intende
partecipare,  nonche'  quelli  relativi  all'eventuale  possesso  del
diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  potranno  essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal  caso  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1, la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia  tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. In ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione al concorso  stesso.  In  particolare,  essi  dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di  autocertificazione,  quanto
indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67. 
    9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.