Art. 41. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  delle  prove  di  efficienza
fisica, secondo quanto  indicato  nel  precedente  art.  40,  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma  1,  lettera  a)   ad   accertamenti   psicofisici   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare incondizionato quali Ufficiali  dell'Esercito.  La  predetta
commissione verifichera' la  validita'  e  controllera'  i  documenti
sanitari di cui successivo art. 45, comma 1 (a esclusione  di  quelli
di cui al precedente art. 40, comma  4,  lettera  a))  presentati  da
ciascun concorrente. 
    2. Per i  concorrenti  in  servizio,  la  commissione,  prima  di
eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      b) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) trigliceridemia e colesterolemia; 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) VES; 
        8) gamma GT; 
      d) analisi completa delle urine con esame del sedimento. 
    La  commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione   di
ulteriori  accertamenti  specialistici   o   strumentali   nei   casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. 
    3. La commissione, per  ciascun  concorrente,  sulla  base  delle
risultanze  della  visita  medica  generale  e   degli   accertamenti
eseguiti, nonche' della certificazione  prodotta  dal  Dirigente  del
Servizio Sanitario o  altro  Ufficiale  medico  del  Reparto  ove  il
militare presta servizio -secondo il modello riportato  nell'allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto-  esprimera'
il giudizio  del  possesso  dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
militare  incondizionato  quale  Ufficiale  dell'Esercito  e,  seduta
stante, comunichera'  al  concorrente  l'esito  della  visita  medica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    4. Per i concorrenti collocati in congedo -nel periodo successivo
alla presentazione della domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
prima della data di  presentazione  per  sostenere  gli  accertamenti
psicofisici- o sprovvisti di profilo  sanitario  si  osserveranno  le
disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3. 
    5. Fermo restando quanto indicato  nel  precedente  comma  4,  la
commissione, prima di eseguire la visita medica  generale,  disporra'
per  ciascun  concorrente  proveniente   dal   congedo   i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) transaminasemia (GOT e GPT); 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) trigliceridemia e colesterolemia; 
        8) gamma GT; 
      g) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente da  sottoporre  a  detto  esame
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
gia' citato allegato F. 
    6. La medesima commissione provvedera' a  definire,  per  ciascun
concorrente proveniente dal congedo e  secondo  i  criteri  stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo  sanitario  che
terra'  conto  delle  caratteristiche   somato-funzionali   possedute
nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art.
8, comma 3, lettere a) e  b).  L'accertamento  dell'idoneita'  verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita medica e, seduta  stante,  verra'  comunicato  al  concorrente
l'esito della stessa sottoponendogli il verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a)   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,    con
indicazione del profilo sanitario; 
      b)  inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Militare,   con
indicazione particolareggiata del motivo. 
    7. Saranno giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 3, lettere  a)
e b) e ai quali siano stati attribuiti i  coefficienti  indicati  per
ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art.  8,  comma
8. 
    8. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  non  risultati  in
possesso degli specifici  requisiti  fisici  previsti  dalla  vigente
normativa   in   materia   di   idoneita'   al   servizio   militare.
Costituiscono,  altresi',  motivo  di  inidoneita'   le   alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto
degli   accertamenti   psicofisici,   saranno   riconosciuti    dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)  affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti  nelle  cause  di
esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinviera'  il
giudizio,   fissando   il   termine   entro   il   quale   sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psicofisica.  Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con   riserva   a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 42. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 45, comma 1, primo alinea la commissione  non  potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza  sia
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  nel   presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 47, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    11. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
(tramite messaggio di posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata             (PEC)             agli              indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it                          ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it)  al  Centro  di   Selezione   e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  improrogabilmente  entro   il
decimo giorno successivo alla data  degli  accertamenti  psicofisici,
specifica istanza, con, in allegato, copie per  immagine,  ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive  della
prevista documentazione o inviate oltre  i  termini  perentori  sopra
indicati.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  il  concorrente
ricevera',  dal  Centro  di  Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito,  apposita  comunicazione  mediante   avviso   inserito
nell'area  privata  della  sezione  comunicazioni  del  portale   dei
concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta
elettronica certificata (se posseduta e  dichiarata  dai  concorrenti
nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a  mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    13. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  di
cui al precedente comma 12 -in  caso  di  accoglimento  dell'istanza-
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art.  7,  comma
2,  lettera  a),  numero  3)   a   seguito   di   valutazione   della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero,  solo  se  lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti  psicofisici
disposti. 
    14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
art. 7, comma  2,  lettera  a),  numero  3)  e'  definitivo  e  sara'
comunicato   ai   concorrenti,   per   iscritto,    seduta    stante.
Successivamente, il Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito  provvedera'  a  darne  comunicazione  al  Comando  del
Reparto/Ente di  appartenenza  degli  interessati.  Pertanto,  per  i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a  seguito
della  valutazione   sanitaria   o   degli   ulteriori   accertamenti
psicofisici  disposti,  nonche'  quelli  che  hanno   rinunciato   ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.