Art. 42. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al  termine  degli  accertamenti  psicofisici,  i  concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso  il  predetto  Centro  di
Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art.  7,  comma  1,  lettera  b)  ad
accertamenti attitudinali secondo  le  direttive  tecniche  impartite
dallo  Stato  Maggiore   dell'Esercito,   finalizzati   a   valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali  (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di  selezione),  il
possesso  dei  requisiti  indispensabili  ai  fini  di  un   proficuo
inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale. 
    2.  Agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo   saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti  di  cui  al  precedente
art. 41, comma 9. 
    3.   I   concorrenti   giudicati   inidonei   agli   accertamenti
psicofisici,  altresi',  saranno  sottoposti,   con   riserva,   agli
accertamenti di cui al presente  articolo  solo  se  esprimeranno  la
volonta' di  avvalersi  della  facolta'  di  essere  sottoposti  agli
ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un
apposito  modulo,  reso  disponibile  dal  Centro  di   selezione   e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, che, comunque, non  sostituisce
l'istanza di cui al medesimo art. 41, comma 12. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita', senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti  di
cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere  con  riserva  gli
accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati  inidonei  non
saranno piu' sottoposti agli  accertamenti  psicofisici  ovvero  agli
ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente  art.  41,
commi 9 e 12 ai fini della verifica dell'idoneita' psicofisica. 
    6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle  prove
di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
Militare.