Art. 44. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera b)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere iscritti nella specifica graduatoria, dovranno aver superato anche l'eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3. 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica e nella prova scritta di composizione italiana. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese di giugno 2013- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: a) i primi 63 (sessantatre) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 9 (nove) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; b) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 36. 5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di cui al precedente comma 4, saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 36 del presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parita' di merito avranno precedenza i concorrenti che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che avranno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48: a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.