Art. 46. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  a).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale superiore in servizio, membro; 
      c) un Ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto  per  la
prova scritta di preselezione; 
      d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove
scritte di preselezione e di composizione italiana; 
      e) due docenti di matematica,  membri  aggiunti  per  la  prova
scritta di preselezione e per la prova orale; 
      f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
scritta di preselezione  e  la  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non  inferiore
a Capitano, ovvero, un dipendente civile  dell'Amministrazione  della
Difesa, appartenente alla terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto a voto. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori in  servizio  permanente  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
      c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a) sara' composta da: 
      a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente; 
      b) tre  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente; 
      b)  un  Ufficiale  perito  selettore  attitudinale  ovvero   un
Ufficiale psicologo, membro; 
      c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 3) sara' composta da: 
      a)  un  Brigadier  Generale  medico  in  servizio   permanente,
presidente; 
      b) due  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 
    7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da: 
      f) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; 
      g) Comandante del Reggimento Allievi, membro; 
      h) Comandante di Battaglione, membro; 
      i) Comandante di Compagnia, membro; 
      j) Comandante di Plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile,  i  predetti  Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.