Art. 47. Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente art. 44 saranno iscritti, ai fini dell'ammissione al tirocinio che si svolgera', presumibilmente, nel mese di settembre 2013, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La convocazione al tirocinio avverra' mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio: a) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 5 (cinque) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario. 4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'art. 36 del presente decreto. 5. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso pubblico di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1). 6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia' citato art. 36. Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) -agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it- con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) apposita istanza al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno valutati nell'attitudine ad affrontare le attivita' scolastiche (IAAS) e sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree: a) capacita' e resistenza fisica: 1) corsa piana di m. 1500; 2) flessioni addominali; 3) piegamenti sulle braccia; 4) salto su telo tondo da m. 4; b) rilevamento comportamentale: 1) aspetto esteriore; 2) correttezza formale e disinvoltura; 3) rispetto dei vincoli e delle risorse. 8. Nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i concorrenti dovranno confermare o potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente ai quattro corsi per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a). 10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'Accademia Militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: a) in qualita' di Militari di Truppa, se militari in congedo; b) con il grado rivestito, se militari in servizio. 13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 14. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19. 17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sara' accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 18. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che non potra' essere superiore a 30 (trenta) e sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto previsto dai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8, provvedera', per il tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.