Art. 47. 
 
 
                              Tirocinio 
 
    1. I concorrenti idonei al termine della prova orale  di  cui  al
precedente art. 44  saranno  iscritti,  ai  fini  dell'ammissione  al
tirocinio che si svolgera', presumibilmente, nel  mese  di  settembre
2013, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte  graduatorie  -una
per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti
di cui all'art. 35, comma 1, lettera b).  Dette  graduatorie  saranno
formate  secondo  il  punteggio  risultante  dalla  somma  dei  punti
riportati nella prova scritta di composizione italiana,  nella  prova
orale  di  matematica   e   dell'eventuale   punteggio   incrementale
conseguito nelle prove di  efficienza  fisica  e  nella  prova  orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
l'art.  650  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66.  La
convocazione al tirocinio avverra' mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per  ragioni  organizzative,  con  messaggio  di  posta   elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle  graduatorie  di  merito
saranno convocati al tirocinio: 
      a) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti ai corsi per le
Armi Varie, per l'Arma Trasporti e  Materiali,  per  il  Corpo  degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno  5  (cinque)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; 
      b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina e
chirurgia per il Corpo Sanitario. 
    4. I posti eventualmente  non  ricoperti  da  riservatari  idonei
nella misura  prevista  dal  precedente  comma  3  saranno  devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1,  con
i criteri indicati nell'art. 36 del presente decreto. 
    5. Su indicazione dello Stato  Maggiore  dell'Esercito  potranno,
inoltre, essere ammessi  al  tirocinio  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma  1,  in  numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso pubblico di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1). 
    6. Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio  un
numero di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del
primo giorno -che saranno considerati  rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi  sette  giorni  di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato art. 36. Tuttavia, potra' essere autorizzato  il  differimento
della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se  la
mancata presentazione sara'  dovuta  a  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di  partecipare.  A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica  certificata  (PEC)  -agli
indirizzi        uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it         ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it- con,  in  allegato,  copia  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato)  apposita  istanza  al
predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
    7.  Durante  il  tirocinio  i  frequentatori   saranno   valutati
nell'attitudine ad  affrontare  le  attivita'  scolastiche  (IAAS)  e
sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree: 
      a) capacita' e resistenza fisica: 
        1) corsa piana di m. 1500; 
        2) flessioni addominali; 
        3) piegamenti sulle braccia; 
        4) salto su telo tondo da m. 4; 
      b) rilevamento comportamentale: 
        1) aspetto esteriore; 
        2) correttezza formale e disinvoltura; 
        3) rispetto dei vincoli e delle risorse. 
    8. Nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 
    9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i
concorrenti dovranno confermare o potranno modificare,  con  apposita
dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, limitatamente ai quattro corsi
per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a). 
    10. I concorrenti di sesso femminile  ammessi  al  tirocinio,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle  urine  e,  se  ammessi   alla   frequenza   del   195°   corso
dell'Accademia Militare,  dovranno  essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test. In caso di  positivita',  saranno  rinviati  d'ufficio  e
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 7. 
    11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni
concorrenti  insorgano  dubbi  sulla  persistenza   della   idoneita'
psicofisica    precedentemente    riconosciuta,    sara'     facolta'
dell'Accademia   Militare   inviare   i   medesimi   all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non si siano aggravate  preesistenti  imperfezioni  o  siano  insorti
fatti morbosi  nuovi  tali  da  determinare  nei  loro  confronti  un
provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla   frequenza   del
tirocinio. 
    12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: 
      a) in qualita' di Militari di Truppa, se militari in congedo; 
      b) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi  dei
Reparti/Enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di   comandati   o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    14. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    15. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    16.  Saranno  senz'altro  esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Accademia i frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto-  non  ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi  del  precedente
comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti  per  la  meta'  della
durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 19. 
    17.  Saranno  parimenti   esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i  quali  sara'
accertata  presso  una  struttura  sanitaria   militare   l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool,  per
l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    18. Il  tirocinio  avra'  una  durata  di  circa  trenta  giorni,
comunque  non  superiore  a  sessanta,  durante  i  quali   tutti   i
frequentatori  saranno  ulteriormente  selezionati  sulla  base   del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 
    19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai  concorrenti
che al termine dello stesso  conseguiranno  un  punteggio  di  almeno
18/30 nel rendimento globale; essi  saranno  giudicati  idonei  dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),  numero
4), la quale attribuira' un  voto  nel  rendimento  globale  che  non
potra' essere superiore a 30 (trenta) e sara'  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 
    20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera
a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto  previsto
dai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8,  provvedera',  per  il
tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere  agli  idonei
ma non risultati vincitori per il Corpo  Sanitario  di  esprimere  il
proprio eventuale gradimento al  transito  nelle  Armi  o  nei  Corpi
dell'Esercito. Se  gli  stessi  acconsentiranno  al  transito,  nella
propria dichiarazione  di  gradimento  dovranno  esprimere  anche  le
preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.