Art. 48. Graduatoria di merito e assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio di cui al precedente art. 47 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 195° corso. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. A parita' di merito si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a). 4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'art. 35, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: a) 17 (diciassette), di cui almeno 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36, al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, denominate Armi Varie; b) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; c) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri; d) 1 (uno) al corso del Corpo di Commissariato; e) 2 (due) al corso del Corpo Sanitario. 5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 6. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8 del presente decreto, saranno ammessi -presumibilmente nella prima decade di ottobre 2013- alla frequenza del 195° corso presso l'Accademia Militare dell'Esercito. Successivamente, potra' essere convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine ai sensi del precedente art. 10, comma 5 e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 7. Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara' consentito il transito di un Allievo a corso diverso da quello al quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera' la suddetta assegnazione, sara' considerato rinunciatario all'ammissione al corso e dimesso dall'Istituto. 8. Completata la fase di assegnazione ai corsi i posti che in uno o piu' dei corsi rimarranno non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico.