Art. 48. 
 
 
            Graduatoria di merito e assegnazione ai corsi 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio di cui
al precedente art. 47 saranno iscritti, a cura della  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  a),  numero  1),  nelle
rispettive graduatorie generali  di  merito  di  ammissione  al  195°
corso. 
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il   punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati  nella  prova  scritta  di
composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio
e dell'eventuale punteggio incrementale  conseguito  nelle  prove  di
efficienza  fisica  e  nella  prova  orale  facoltativa   di   lingua
straniera. A  parita'  di  merito  si  terra'  conto  dei  titoli  di
preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66. 
    3. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che  si  sono  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  90-  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie di ammissione al corso,  di  cui  al  presente  articolo,
dovranno  essere  risultati  idonei  in  tutte  le  fasi  concorsuali
previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a). 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
a), numero 1) provvedera' ad assegnare i concorrenti ai  corsi  e  ai
relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura  dei
posti a concorso indicati nell'art. 35, comma 1, lettere a) e b)  del
presente decreto, sulla base delle indicazioni  fornite  dallo  Stato
Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla
base  della  posizione  occupata   da   ciascuno   nella   rispettiva
graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di  preferita  assegnazione
espresso  nuovamente  durante  la  frequenza  del  tirocinio.   Detti
concorrenti saranno cosi' assegnati: 
      a) 17 (diciassette), di cui almeno 3 (tre) aventi  titolo  alla
riserva di cui  al  precedente  art.  36,  al  corso  delle  Armi  di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,  Genio,  Trasmissioni,  denominate
Armi Varie; 
      b) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 
      c) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri; 
      d) 1 (uno) al corso del Corpo di Commissariato; 
      e) 2 (due) al corso del Corpo Sanitario. 
    5. Le graduatorie generali di merito, formate  dalla  commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.  Detto  decreto
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa  e
della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Esso  sara'  inoltre
pubblicato, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.  A  conclusione  del
tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione
di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale
Militare,  per  esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e
semplificazione dell'azione  amministrativa,  potra'  autorizzare  la
permanenza presso  l'Istituto  dei  concorrenti  risultati  vincitori
secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione  di  cui
al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e  l'avvio  alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
    6. I vincitori, sempreche' non siano  sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 35,  comma  8  del
presente decreto, saranno ammessi -presumibilmente nella prima decade
di ottobre 2013- alla frequenza del  195°  corso  presso  l'Accademia
Militare dell'Esercito. Successivamente, potra' essere  convocato  un
numero  di  concorrenti  idonei  pari  a   quello   di   coloro   che
rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi  quindici  giorni
di corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica  dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  ai  corsi,  dovranno   essere
sottoposti al test di gravidanza  mediante  analisi  sulle  urine  ai
sensi del precedente art. 10, comma 5  e,  in  caso  di  positivita',
saranno  rinviati  d'ufficio   e   ammessi   al   corso   successivo,
subordinatamente  alla  verifica  del  mantenimento   dei   requisiti
necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 
    7. Stante la definitivita' dell'ammissione ai  corsi,  non  sara'
consentito il transito di un Allievo a corso  diverso  da  quello  al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera'
la   suddetta   assegnazione,   sara'    considerato    rinunciatario
all'ammissione al corso e dimesso dall'Istituto. 
    8. Completata la fase di assegnazione ai corsi i posti che in uno
o piu' dei  corsi  rimarranno  non  ricoperti  per  qualsiasi  motivo
potranno  essere  portati  in  aumento  a  quelli   disponibili   nel
corrispondente corso del concorso pubblico.