Art. 49. 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
    1.  Gli  ammessi  all'Accademia  acquisiranno  la  qualifica   di
Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al  precedente
art. 12, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti
militari come Militari di Truppa.  Coloro  che  non  sottoscriveranno
tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto. 
    2.  Tutti  gli  Allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al  precedente
art. 12, comma 2. 
    3. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle armi dovranno: 
      a) segnalare al Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari,
gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o
che vi abbia rinunciato; 
      b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e  relative
al concorso e  consentire  agli  stessi  di  partecipare  alle  prove
concorsuali, rilasciando loro  i  previsti  documenti  necessari  per
regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo  agli  stessi
di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; 
      c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti  o  del
Comando dell'Accademia Militare, la copia  conforme  dello  stato  di
servizio o del foglio  matricolare  e  tutti  i  documenti  personali
aggiornati   di   ogni   variazione,   compresa    quella    relativa
all'ammissione all'Accademia  Militare,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.