Art. 49. Disposizioni varie 1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente art. 12, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2. 3. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi dovranno: a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato; b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.