Art. 51. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di 98 (novantotto)  Allievi  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia Navale per l'anno  accademico  2013-2014,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti: 
      a) 90 (novanta) per i sottonotati Corpi: 
        1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore; 
        2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale; 
        3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
        4) 8 (otto) per il Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 
    2.  I  concorrenti   potranno   chiedere   di   partecipare,   in
alternativa, per i posti di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto,
non e' consentito concorrere, neanche presentando  distinte  domande,
per entrambe le categorie di posti di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso,  potranno
indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali
e' indetto il concorso (Stato Maggiore, Genio  Navale,  Commissariato
Militare Marittimo  e  Capitanerie  di  Porto),  fermo  restando  che
l'indicazione non sara' vincolante  ai  fini  della  assegnazione  ai
Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo art. 62. 
    3. Tuttavia, se i posti di cui al  citato  comma  1,  lettera  a)
risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti  idonei,  su
indicazione dello Stato Maggiore  della  Marina,  potra'  procedersi,
nell'intervallo  di  tempo  intercorrente  tra  l'approvazione  della
graduatoria generale di  merito  e  il  successivo  provvedimento  di
assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso,  di  cui
all'art. 62, al ripianamento  di  detti  posti  con  gli  idonei  non
vincitori  per  il  Corpo  Sanitario   Militare   Marittimo,   previo
gradimento di questi ultimi. Non  e'  consentito,  al  contrario,  il
ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo
Sanitario Militare Marittimo con i concorrenti idonei  non  vincitori
per i Corpi vari. 
    4. I corsi avranno, di massima, inizio  nella  terza  decade  del
mese di settembre 2013. Le materie di insegnamento e le modalita'  di
svolgimento dei corsi,  integrati  da  campagne  navali  e  imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale. 
    5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': 
      a) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  di  Stato  Maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della  laurea  in  scienze  marittime  e
navali  e,  successivamente,  della  laurea  magistrale  in   scienze
marittime   e   navali    per    i    frequentatori    dell'indirizzo
navale-operativo  e  della  laurea  magistrale  in  ingegneria  delle
telecomunicazioni     per     i     frequentatori      dell'indirizzo
navale-tecnologico.  L'assegnazione  dei  frequentatori  a  uno   dei
predetti indirizzi avverra'  all'inizio  del  primo  anno  del  corso
applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina; 
      b)  gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  del  Genio  Navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a  carattere   professionale   e   tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea  in  ingegneria  navale  e,
successivamente, della laurea magistrale in ingegneria navale  per  i
frequentatori dell'indirizzo navale, e  della  laurea  magistrale  in
ingegneria civile e ambientale  per  i  frequentatori  dell'indirizzo
infrastrutturale. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti
indirizzi avverra', all'inizio del primo anno del corso  applicativo,
a cura dello Stato Maggiore della Marina; 
      c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato  Militare
Marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e  marinaresco,
con  orientamento  tecnico-giuridico-amministrativo,  finalizzato  al
conseguimento   della   laurea   magistrale   a   ciclo   unico    in
giurisprudenza; 
      d) gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo completeranno un ciclo  di  studi  comprendente  tutti  gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato  al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo  unico  in  medicina  e
chirurgia; 
      e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale   e   marinaresco,   con
orientamento   tecnico-giuridico-amministrativo,    finalizzato    al
conseguimento della  laurea  magistrale  in  scienze  del  governo  e
dell'amministrazione del mare. 
    6. Per quanto indicato al precedente comma  5,  gli  Allievi  non
potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto  prima
dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale  ai  fini  del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al
termine del ciclo formativo. 
    7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma  3,
il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b)  del  presente
articolo potra' subire modificazioni o devoluzioni  tra  i  Corpi  al
fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata
connesse alla consistenza del ruolo  normale  del  rispettivo  Corpo,
fino alla data  di  approvazione  delle  graduatorie  di  merito  del
concorso.  Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il
predetto termine, le modalita' di effettuazione dei corsi di  cui  al
precedente comma 5.