Art. 52. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente art. 51,  sono  previste  le
seguenti riserve di posti: 
      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  (dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) -se conseguono al termine  dell'anno
scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria  di  secondo
grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare  presso
dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- e' riservato
il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso,  di  cui  il
20%  a  favore  dei  diplomati  presso  la  Scuola  Navale   Militare
"Francesco Morosini" e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole
Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. 
      b) per il coniuge e i figli  superstiti  ovvero  i  parenti  in
linea collaterale di  secondo  grado  qualora  unici  superstiti  del
personale delle Forze Armate,  compresa  l'Arma  dei  Carabinieri,  e
delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio,
il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo  che  consente
di beneficiare di tale riserva di posti deve  essere  posseduto  alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a) 27 (ventisette) posti per i Corpi di cui al precedente  art.
51, comma 1, lettera a), di cui 18 (diciotto) per i provenienti dalla
Scuola  Navale  Militare  "Francesco  Morosini"  e  9  (nove)  per  i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; 
      b) 2 (due) posti per il Corpo di cui  al  precedente  art.  51,
comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i  provenienti  dalla  Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini" e  1  (uno)  per  i  provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. 
      c) 9 (nove) posti per i Corpi di cui  al  precedente  art.  51,
comma 1, lettera a) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma
dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio; 
      d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui  al  precedente  art.  51,
comma 1, lettera b) a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora
unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma
dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio. 
    3. I posti di  cui  al  precedente  comma  2,  lettere  a)  e  b)
eventualmente non ricoperti in una delle  due  predette  ripartizioni
percentuali (del 20% e del 10%) di cui  al  precedente  comma  1  del
presente articolo saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o in rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.