Art. 52. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 51, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- e' riservato il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. b) per il coniuge e i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) 27 (ventisette) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), di cui 18 (diciotto) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 9 (nove) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. c) 9 (nove) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio; d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.