Art. 56. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova  scritta
di selezione culturale  dovranno  presentarsi  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina Militare - via delle  Palombare  3  -  Ancona,
presumibilmente nel periodo  aprile-maggio  2013,  con  le  modalita'
indicate  nell'avviso  inserito  nell'area  pubblica  della   sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi   -ovvero,   per   ragioni
organizzative, nel messaggio di posta  elettronica  o  nella  lettera
raccomandata o telegramma di convocazione dell'Accademia Navale-, per
essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata  presunta
di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente art.  7,
comma 1, lettera a). L'idoneita' psicofisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle
direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della  Sanita'
Militare, citate nelle premesse. 
    2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti  al  riconoscimento
del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei  concorrenti,
quali Allievi della prima classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia
Navale. I  concorrenti  dovranno,  inoltre,  essere  riconosciuti  in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al  precedente  art.
8, comma  4.  I  concorrenti  assenti  alla  data,  ora  e  luogo  di
convocazione  agli  accertamenti  psicofisici   saranno   considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali  che  saranno  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma  5.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  tranne  che   per
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro
il giorno antecedente a  quello  di  prevista  presentazione  tramite
messaggio     di     posta     elettronica     (PE)     all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  con,  in  allegato,  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e  della  documentazione
probatoria.   La   riconvocazione,   che   potra'   essere   disposta
compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti
stessi, avverra' mediante avviso  inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative,  con  messaggio  di  posta  elettronica,  con  lettera
raccomandata o telegramma. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita  medica  generale,
acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 60, commi 1, 2
e 3, necessaria per la successiva  effettuazione  degli  accertamenti
psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile,  in
caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione  medesima
non procedera' agli accertamenti  psicofisici  e  si  asterra'  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  secondo  il
quale lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato
accertato anche con le modalita' previste nel presente  articolo,  la
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  presente  bando.  La  predetta  commissione
disporra'  quindi,  per  tutti  gli  altri  concorrenti,  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) odontoiatrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) ortopedico; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di
sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) ogni ulteriore esame clinico specialistico,  di  laboratorio
e/o strumentale, ritenuto utile per consentire  adeguata  valutazione
clinica e medico-legale del  concorrente,  ivi  compreso  l'eventuale
esame radiologico del torace in due proiezioni,  in  caso  di  dubbio
diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a  detto  esame
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
citato allegato F del presente decreto. Il concorrente che e'  ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato  F,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario  di
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti  dalla  normativa  e
dalle direttive vigenti  e  in  base  alla  documentazione  sanitaria
prodotta dagli interessati in  conformita'  al  successivo  art.  60,
comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti  di  sesso
femminile) e agli accertamenti psicofisici effettuati. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con  indicazione
del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 9; 
      b)   inidoneo   all'ammissione   all'Accademia   Navale,    con
indicazione del motivo. 
    6.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  dei
requisiti citati ai commi 1 e  2  del  presente  articolo  cui  sara'
attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente  art.  8,
comma 9. 
    7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti  da
o che presentano: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali   e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3   nelle
caratteristiche somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito
dalle vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare  (fermi  restando  gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto); 
      c)  disturbi  della  parola  tali  da  rendere  l'eloquio   non
chiaramente e prontamente intellegibile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di  incerta  prognosi,  la  presenza  di
alterazioni dei mezzi diottrici  o  del  fondo  oculare  che  possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o  quelle
collaterali, gli  esiti  di  intervento  per  la  correzione  mono  o
bilaterale dei vizi di  rifrazione,  gli  strabismi  manifesti  anche
alternanti;  gli  esiti  di  cheratotomia  radiale;  gli   esiti   di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali; 
      f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici
per  assunzione,  anche  saltuaria  od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, e per utilizzo saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive a scopo non terapeutico; 
      g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale,
che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al  decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio  estiva  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     nel      sito
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultano,  per  contenuto,  di
discredito alle Istituzioni o sono indice di personalita' abnorme (da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici). 
    8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine -che non
potra'  superare  la  data  prevista  per  il   completamento   della
procedura, di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera  b),  da
parte di tutti  i  concorrenti-  entro  il  quale  sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti  al
momento   dell'inizio   degli   accertamenti   psicofisici    saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 
    9.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia,  inviare
specifica  istanza,  improrogabilmente   entro   il   decimo   giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso
il Centro di Selezione della Marina Militare,  tramite  messaggio  di
posta            elettronica            (PE)            all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  con,  in  allegato,  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato  da   un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (con attestazione  in
originale della struttura  sanitaria  comprovante  l'accreditamento),
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    11. Non saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive  della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre  i  termini  perentori
sopraindicati ovvero con modalita' diverse  da  quelle  indicate  nel
comma precedente. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia Navale, mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica,  con
lettera raccomandata o telegramma, comunicazione  di  ammissione  con
riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59.
In caso di mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  l'Accademia
Navale comunichera' all'interessato che il  giudizio  di  inidoneita'
riportato  al   termine   degli   accertamenti   psicofisici   rimane
confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 10 -in caso di  accoglimento  dell'istanza  e  di
idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57,  58  e
59, sostenute con riserva- sara' espresso dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera  b),  numero  2),  a  seguito  di
valutazione della documentazione sanitaria  allegata  all'istanza  di
ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora  ritenuto  necessario,  a
seguito  di  ulteriori  accertamenti   psicofisici.   I   concorrenti
convocati per essere sottoposti a ulteriori accertamenti psicofisici,
se per qualsiasi motivo non si presentano nel  luogo,  giorno  e  ora
stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi  dal
concorso. 
    13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui  al  precedente
art. 7, comma 2, lettera b), numero 2)  e'  definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei  anche  a  seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno  esclusi  dal
concorso.