Art. 56. Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di selezione culturale dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via delle Palombare 3 - Ancona, presumibilmente nel periodo aprile-maggio 2013, con le modalita' indicate nell'avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi -ovvero, per ragioni organizzative, nel messaggio di posta elettronica o nella lettera raccomandata o telegramma di convocazione dell'Accademia Navale-, per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata presunta di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a). L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, citate nelle premesse. 2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei concorrenti, quali Allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 4. I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione agli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma. 3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 60, commi 1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione medesima non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La predetta commissione disporra' quindi, per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con ECG; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) odontoiatrico; e) psichiatrico; f) ortopedico; g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel citato allegato F del presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato F, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti e in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati in conformita' al successivo art. 60, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso femminile) e agli accertamenti psicofisici effettuati. 5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 9; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sara' attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente art. 8, comma 9. 7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentano: a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico; g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale, che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultano, per contenuto, di discredito alle Istituzioni o sono indice di personalita' abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine -che non potra' superare la data prevista per il completamento della procedura, di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b), da parte di tutti i concorrenti- entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare specifica istanza, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso il Centro di Selezione della Marina Militare, tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (con attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento), relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. 11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel comma precedente. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia Navale, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma, comunicazione di ammissione con riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia Navale comunichera' all'interessato che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 10 -in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59, sostenute con riserva- sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2), a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti convocati per essere sottoposti a ulteriori accertamenti psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2) e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.