Art. 58. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui  al
precedente art. 57, i candidati giudicati idonei e quelli di  cui  al
precedente  art.  57,  comma  7  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera  b)  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di  prove  (test,  questionari,  prove  di   performance,   colloquio
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento  in  Forza  Armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta  con  le
modalita' indicate nelle «Norme per  la  selezione  attitudinale  nel
concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale», e con
riferimento  alla  direttiva  tecnica   «Profili   attitudinali   del
personale della Marina Militare», entrambe  emanate  dall'Ispettorato
delle Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine,  a  loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi  predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale  a
ciascun concorrente  sulla  base  delle  risultanze  delle  prove  di
performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di  quelle
degli  Ufficiali  colloquiatori;   tale   punteggio   sara'   diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso  se  il  concorrente  riporta  un   punteggio   di   livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 
    La commissione medesima, seduta stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina
Militare; 
      - inidoneo quale Allievo  Ufficiale  dei  corsi  normali  della
Marina Militare, con indicazione del motivo. 
    A detto accertamento saranno sottoposti,  con  riserva,  anche  i
concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8 e quelli di cui  al
precedente art. 56, comma 10, in caso di  accoglimento  dell'istanza.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'  definitivo.
Detti  concorrenti,  se   giudicati   inidonei   al   termine   degli
accertamenti  attitudinali,  non  saranno  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti   psicofisici   ovvero   gli   ulteriori    accertamenti
psicofisici di cui al precedente art.  56.  Pertanto,  i  concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.