Art. 58. Accertamenti attitudinali 1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 57, i candidati giudicati idonei e quelli di cui al precedente art. 57, comma 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale», e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina Militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area "stile di pensiero": analisi predisposizione al cambiamento, struttura; b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. La commissione medesima, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare; - inidoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare, con indicazione del motivo. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8 e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Detti concorrenti, se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici ovvero gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 56. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.