Art. 59. 
 
 
Prova orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di  lingua
                              straniera 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psicofisici,
alle prove di efficienza fisica  e  agli  accertamenti  attitudinali,
nonche' quelli di cui al precedente art. 57, comma 7, saranno ammessi
alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con  riserva
a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente  art.  56,
comma 8, e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso  di
accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine  delle
prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali. 
    2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti  di  cui
ai programmi  riportati  nel  gia'  citato  allegato  N  al  presente
decreto.  Saranno  dichiarati  idonei  i  concorrenti   che   avranno
riportato un punteggio non inferiore a 21/30,  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62. 
    3.  I  concorrenti  idonei  alla  prova  orale   di   matematica,
sempreche' lo  hanno  chiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua  straniera
(non piu' di due, di cui una scelta fra la  francese,  l'inglese,  la
tedesca e la spagnola e una scelta tra le precedenti  e  l'araba,  la
cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa  e  la  serba).  Le
modalita' di  svolgimento  della  suddetta  prova,  che  avra'  luogo
successivamente alla prova orale di  matematica,  sono  indicate  nel
gia' citato allegato N al presente decreto.  I  concorrenti  che  non
intenderanno  piu'  sostenere   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione  al  voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale  punteggio,  che
concorrera' alla formazione delle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 62, sara' cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) 21/30: punti 0,05; 
      c) 22/30: punti 0,10; 
      d) 23/30: punti 0,15; 
      e) 24/30: punti 0,20; 
      f) 25/30: punti 0,25; 
      g) 26/30: punti 0,30; 
      h) 27/30: punti 0,35; 
      i) 28/30: punti 0,40; 
      l) 29/30: punti 0,45; 
      m) 30/30: punti 0,50.