Art. 61. Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterra' alla Marina Militare. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri; c) due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore, presidente; b) un Ufficiale, membro; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della categoria In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia Navale, esperto di settore e di un Ufficiale medico. 6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.