Art. 61. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  b).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi del presente articolo apparterra' alla Marina Militare. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
b), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Contrammiraglio  in
servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano  di  Fregata
in servizio, membri; 
      c) due  o  piu'  docenti  o  esperti  per  la  prova  orale  di
matematica, membri aggiunti; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Sottufficiale con il grado di Primo  Maresciallo,  ovvero
un dipendente civile del Ministero della  Difesa,  appartenente  alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole  materie  per
le quali sono aggregati. La commissione  esaminatrice  potra'  essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con  le  modalita'  previsti
dall'art. 6 del decreto ministeriale  30  marzo  1999,  citato  nelle
premesse. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario   Militare
Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
b), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario   Militare
Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di  medici  specialisti  esterni.
Gli Ufficiali medici facenti  parte  di  detta  commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera
b), numero 3) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore, presidente; 
      b) un Ufficiale, membro; 
      c) un  Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli  della  categoria
In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
del supporto di personale dell'Accademia Navale, esperto di settore e
di un Ufficiale medico. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.