Art. 62. Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b) saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) del presente decreto, in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b). 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, alla quale sara' aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 59, comma 4. A mente del precedente art. 2, comma 5, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b). 3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto della riserva di posti prevista dal precedente art. 52, commi 1 e 2 del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 52. 4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza Armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. 7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali -sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 51, comma 7 del presente decreto- i primi 90 (novanta) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, e i primi 8 (otto) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare Marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito d'ufficio dall'Accademia Navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia Navale potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare la documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione entro il giorno di prevista presentazione, all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, l'Accademia Navale provvedera' al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, si procedera', entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia' indicato al precedente art. 51, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra' comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria. 9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, se si verifica la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 52, comma 1, lettere a) e b). Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia Navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di Allievo al corso presso l'Accademia Navale. A tal fine l'Accademia Navale, al termine della terza settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, a domanda, reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di Allievo. Gli ammessi all'Accademia Navale potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.