Art. 62. 
 
 
  Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove  e
accertamenti di cui al precedente art. 6, commi 1  e  2,  lettera  b)
saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art.  7,  comma
2, lettera b), numero  1)  del  presente  decreto,  in  due  distinte
graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al  precedente
art. 51, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui  al  precedente
art. 51, comma 1, lettera b). 
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il   punteggio
risultante dalla media di quelli riportati  nella  prova  scritta  di
selezione culturale e nella prova orale, alla  quale  sara'  aggiunto
l'eventuale punteggio  incrementale  assegnato  per  la  prova  orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato  secondo  quanto  previsto
dal precedente art. 59, comma 4. A mente del precedente art. 2, comma
5, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che  si  trovano
nelle condizioni di cui all'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  90-  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie  di  ammissione  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia Navale di cui al presente  articolo,  dovranno  essere
risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente
art. 6, commi 1 e 2, lettera b). 
    3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione  terra'  conto
della riserva di posti prevista dal precedente art. 52, commi 1  e  2
del presente decreto. Se  i  predetti  posti  riservati  non  possono
essere  ricoperti,  in  tutto  o  in  parte,  per  insufficienza   di
riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai  commi
3, 4 e 5 del medesimo art. 52. 
    4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia  di  preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  l'art.  650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
    5. Le graduatorie degli  idonei  saranno  approvate  con  decreto
interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero  della  Difesa  e  di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre
pubblicato, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti  web
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 
    6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria  di  cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 51, comma
1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria  degli  idonei
ai Corpi di  Stato  Maggiore,  del  Genio  Navale,  di  Commissariato
Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino  alla  copertura
dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di  idoneita'
fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle  preferenze
da loro espresse, ove compatibili  con  le  prioritarie  esigenze  di
Forza Armata, al fine di  garantire  l'omogenea  distribuzione  degli
idonei nei vari Corpi. 
    7. Saranno ammessi alla frequenza della prima  classe  dei  corsi
normali -sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi  di
cui ai precedenti artt. 1,  comma  3  e  51,  comma  7  del  presente
decreto-  i  primi  90  (novanta)  concorrenti  idonei,  che  saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi  secondo  i  criteri  di  cui  al
precedente comma 6, e  i  primi  8  (otto)  concorrenti  idonei,  che
saranno assegnati al  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo,  inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a  cura  dell'Accademia
Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una  ferma
liberamente contratta, l'ammissione  al  corso  e'  subordinata  alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale  per  il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera'  il  prescritto  parere
della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara'  acquisito
d'ufficio dall'Accademia Navale.  Coloro  che  non  si  presenteranno
nella  data  indicata   nella   comunicazione   saranno   considerati
rinunciatari e, quindi, non  ammessi  al  corso.  L'Accademia  Navale
potra',  tuttavia,  autorizzare  il  differimento   della   data   di
presentazione fino a un massimo di cinque giorni qualora  la  mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A  tal  fine  gli
interessati dovranno inviare la documentazione probatoria del  motivo
della   mancata   presentazione   entro   il   giorno   di   prevista
presentazione,  all'Accademia  Navale,  Ufficio   Concorsi,   tramite
messaggio     di     posta     elettronica     (PE)     all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it  con,  in  allegato,  copia  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    8. A seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti  che  si
verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di  inizio  dei
corsi, l'Accademia Navale provvedera' al ripianamento delle  vacanze.
Successivamente, qualora i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera
a)  risulteranno  non  ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti
idonei,  su  indicazione  dello  Stato  Maggiore  della  Marina,   si
procedera', entro il precitato  termine,  al  ripianamento  di  detti
posti con gli idonei non vincitori per il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia' indicato  al
precedente art. 51, comma 3. Allo spirare del  termine  predetto,  la
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b),  numero
1) formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i
posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a),  provvedera'
altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati
al precedente comma 6.  L'assegnazione  definitiva  ai  Corpi  potra'
comportare  anche   modificazioni   della   precedente   assegnazione
provvisoria. 
    9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai  corsi  e  la  loro
parimenti definitiva assegnazione  ai  Corpi  saranno  approvate  con
decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti  idonei  non
vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, se  si  verifica
la condizione di cui al precedente comma 8, verranno  inseriti  nella
graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'art.  51,
comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei,
secondo l'ordine della graduatoria  di  provenienza,  fermo  restando
quanto previsto dal precedente art. 52, comma 1,  lettere  a)  e  b).
Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della  Marina.  Il
medesimo  sara'  inoltre  pubblicato,  a  puro  titolo   informativo,
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi,   nonche'   nei   siti   web    www.persomil.difesa.it    e
www.marina.difesa.it. 
    10. All'atto dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia Navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli  richiamati
dal congedo saranno cancellati dal  ruolo  di  appartenenza,  con  la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi  della  normativa  citata
nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla
data di ammissione in qualita' di Allievo al corso presso l'Accademia
Navale. A  tal  fine  l'Accademia  Navale,  al  termine  della  terza
settimana  di  corso,  fornira'  alle  competenti   Divisioni   della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi  dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di  quelli  richiamati  dal  congedo
ammessi al  corso.  Gli  Allievi  provenienti  dagli  Ufficiali,  dai
Sottufficiali  e  dai  Volontari  in  servizio  permanente,  se   non
conseguiranno la  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio  permanente,
saranno reintegrati nel grado, a domanda,  reinseriti  nel  ruolo  di
provenienza  e  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara'  computato
nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti  dai  Volontari  in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta  nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno  restituiti  ai   Reparti/Enti   di   appartenenza   per   il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei  medesimi  i
periodi di tempo  trascorsi  in  qualita'  di  Allievo.  Gli  ammessi
all'Accademia Navale potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita  dei  requisiti
psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale  e
negli altri casi previsti dalla normativa vigente.