Art. 63. 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14,  sono  a
carico dell'Amministrazione  le  spese  concernenti  il  mantenimento
degli Allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi e  oggetti  di
cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 
    2. Sono, invece, a carico degli Allievi  le  spese  di  carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti  scientifici  a  uso
individuale, degli  oggetti  occorrenti  per  gli  studi  facoltativi
richiesti dagli  Allievi  medesimi,  nonche'  le  spese  riferite  al
pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento
di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 
    3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli Allievi  maggiorenni
o un genitore/tutore degli Allievi minorenni dovranno rilasciare  una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato R con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e,  in  generale,
di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare  debitori  verso
l'Amministrazione  Militare.   Incorre   nel   rinvio   dall'Istituto
l'Allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza  dei  versamenti
richiesti dall'Accademia Navale senza effettuarli. Quanto  sopra  non
limita  l'azione  che  l'Accademia  stessa  puo'  promuovere  per  il
recupero dei crediti. 
    4. Gli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno: 
      a) soddisfare gli  obblighi  assunti  verso  l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute; 
      b)  restituire  i  libri,  gli  strumenti  e  le  pubblicazioni
ricevute dall'Accademia Navale, nonche' tutti gli effetti di  corredo
stabiliti dal Comando  dell'Istituto  (il  materiale  non  restituito
verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore); 
      c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro e ogni  altro
effetto prelevato a pagamento, se il relativo acquisto non  e'  stato
gia' saldato.