Art. 63. Disposizioni amministrative 1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli Allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 2. Sono, invece, a carico degli Allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici a uso individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli Allievi medesimi, nonche' le spese riferite al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli Allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli Allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato R con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione Militare. Incorre nel rinvio dall'Istituto l'Allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia Navale senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa puo' promuovere per il recupero dei crediti. 4. Gli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno: a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute; b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia Navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore); c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento, se il relativo acquisto non e' stato gia' saldato.