Art. 65. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di 74 (settantaquattro) Allievi alla prima classe dei corsi  regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2013-2014, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti: 
      a) 51 (cinquantuno) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica, di
cui: 
        1) 40 (quaranta) del  ruolo  naviganti  normale,  specialita'
pilota; 
        2) 11 (undici) del ruolo normale delle Armi; 
      b)  11  (undici)  del  ruolo  normale  del  Corpo   del   Genio
Aeronautico; 
      c) 6  (sei)  del  ruolo  normale  del  Corpo  di  Commissariato
Aeronautico; 
      d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 
    A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione,  frequentano   il   corso   regolare   dell'Accademia
Aeronautica. 
    2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto  dei
ruoli di cui al precedente comma 1. 
    3. I  vincitori  del  concorso,  subordinatamente  alla  verifica
-anche successiva  all'ammissione  in  Accademia-  del  possesso  dei
requisiti di cui al precedente art. 2, saranno ammessi quali  Allievi
alla frequenza dei corsi all'Accademia Aeronautica. 
    4. Durante la permanenza in Accademia: 
      a)  gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle  Armi
dell'Arma Aeronautica  seguiranno  un  corso  di  laurea  in  scienze
aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che  consente,
attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento  della
laurea magistrale (gia' specialistica). I piani  degli  studi,  anche
durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia
Aeronautica  per  indirizzare  opportunamente   la   formazione   dei
frequentatori all'impiego in Forza Armata; 
      b) gli ammessi ai corsi per il  ruolo  normale  del  Corpo  del
Genio Aeronautico  seguiranno  un  corso  di  laurea,  triennale,  in
ingegneria e uno successivo, biennale,  di  laurea  magistrale  (gia'
specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o  civile.  La
suddivisione  tra  i  vari   corsi   sara'   effettuata   d'autorita'
dall'Accademia Aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla
Forza Armata e tenuto conto, per quanto possibile,  delle  preferenze
espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali  cambi
di indirizzo di laurea potranno  essere  proposti  dagli  interessati
all'Accademia Aeronautica che definira', in ogni caso, i piani  degli
studi in  osservanza  delle  esigenze  della  Forza  Armata  e  della
necessita' di adeguare la  formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di
concerto  con  la  competente  Universita'  anche  durante  gli  anni
accademici successivi al primo; 
      c) gli ammessi ai corsi per  il  ruolo  normale  del  Corpo  di
Commissariato Aeronautico seguiranno un corso di  studi  universitari
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza; 
      d) gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo
Sanitario Aeronautico seguiranno un corso di studi  universitari  per
il conseguimento della laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia.
L'Accademia Aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi
in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della necessita' di
adeguare la formazione ai nuovi iter didattici  di  concerto  con  l'
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo. 
    5. Per quanto indicato nel precedente comma 4: 
      a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale  in
giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso  per
il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 
      b) i concorrenti in possesso della laurea in  ingegneria  o  di
quella  specialistica   magistrale   in   ingegneria   non   potranno
partecipare al concorso per il ruolo  normale  del  Corpo  del  Genio
Aeronautico; 
      c) i  concorrenti  in  possesso  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia non potranno partecipare al concorso per il  ruolo  normale
del Corpo Sanitario Aeronautico. 
    Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in  Accademia
Aeronautica hanno gia' sostenuto  esami  universitari  del  corso  di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 
    6. Le materie di insegnamento e le modalita' di  svolgimento  dei
corsi sono quelle previste dal piano degli  studi.  Gli  insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo  la  normativa
vigente. 
    7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale  dell'Arma  Aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo art. 79. 
    8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'Accademia Aeronautica, dovranno sottoscrivere una  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    9. Per le spese di vitto e alloggio e di prima  vestizione  degli
Allievi del primo  e  secondo  anno  di  corso  si  applicheranno  le
disposizioni di cui al  precedente  art.  14,  comma  1.  Tali  spese
saranno a carico dei frequentatori a  decorrere  dal  terzo  anno  di
corso. Le spese per  l'acquisto  dei  libri  di  testo  in  commercio
durante  il  primo  e  secondo  anno   di   corso   sono   a   carico
dell'Amministrazione Militare e,  successivamente,  a  decorrere  dal
terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori. 
    10. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.  1,  comma
3, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della graduatoria  di  merito,  al  fine  di  soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze  della  Forza  Armata  connesse  alla
consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o Corpi.