Art. 66. 
 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nel concorso di cui al precedente art. 65,  sono  previste  le
seguenti riserve di posti: 
      a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari  -se  conseguono
al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo  grado,  riportano  giudizio  di  idoneita'  in
attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine
del concorso- il 30%  complessivo  dei  posti  previsti  per  ciascun
corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Militare
dell'Aeronautica e il 10% a favore dei  diplomati  presso  le  Scuole
Militari dell'Esercito e della Marina. 
      b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del  personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio,  il  10%  dei
posti  previsti  per  ciascun  corso.  Il  titolo  che  consente   di
beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla  data
di scadenza per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso. 
    2. I posti riservati di cui al  precedente  comma  1  sono  cosi'
ripartiti: 
      a)  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,
specialita' pilota: 8 (otto) per gli Allievi provenienti dalla Scuola
Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per  gli  Allievi  provenienti
dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo  alla
riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      b) per il ruolo normale delle  Armi  dell'Arma  Aeronautica:  2
(due)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      c) per il ruolo normale del  Corpo  del  Genio  Aeronautico:  2
(due)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico:
1  (uno)  per  gli  Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
      e) per il ruolo normale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico:  1
(uno)   per   gli   Allievi   provenienti   dalla   Scuola   Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli  Allievi  provenienti  dalle  altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva  di  cui
al precedente comma 1, lettera b); 
    3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b),  c),  d)
ed  e)  eventualmente  non  ricoperti  in  una  delle  due   predette
ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%)  di  cui  al  precedente
comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra. 
    4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  a)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o in rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera  b)
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.