Art. 66. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 65, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Militare dell'Aeronautica e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e della Marina. b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti: a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota: 8 (otto) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); b) per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); c) per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); e) per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.