Art. 7. 
 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma  1  saranno  nominate,  con  successivi  decreti,  le  seguenti
commissioni: 
      a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      b)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  (non
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c)); 
    2. Inoltre: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle  graduatorie  e
per l'assegnazione ai corsi; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b) saranno anche nominate: 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove  orali,  per  la  formazione  delle
graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) saranno anche nominate: 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la  commissione  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4)   la   commissione   esaminatrice   per    il    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale,  per  la  prova  facoltativa  di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio.