Art. 73. Prova facoltativa di informatica 1. I concorrenti, sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di informatica, indicativamente durante il periodo di svolgimento del tirocinio, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). 2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nel gia' citato allegato S, numero 4, al presente decreto. I concorrenti che non vorranno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile. 3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a 1, secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte citato allegato S, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.