Art. 73. 
 
 
                  Prova facoltativa di informatica 
 
    1. I concorrenti,  sempreche'  ne  hanno  fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso,   sosterranno   la   prova
facoltativa di informatica, indicativamente  durante  il  periodo  di
svolgimento del  tirocinio,  a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). 
    2. La prova si  articolera'  secondo  quanto  indicato  nel  gia'
citato allegato S, numero 4, al presente decreto. I  concorrenti  che
non  vorranno  piu'  sostenere  detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile. 
    3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a  1,
secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte  citato
allegato S, utile per la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  al
successivo art. 77. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la
commissione  predisporra'  l'elenco  dei  concorrenti  esaminati  con
l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verra'
affisso all'albo della sede di esame.