Art. 74. 
 
 
                    Prova orale di lingua inglese 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio  psicoattitudinale
e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  c),
numero 4). La prova sara' diretta ad accertare  la  conoscenza  della
lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato  S  al
presente decreto. 
    2. Al termine  della  prova  sara'  assegnata  una  votazione  in
trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui
al  successivo  art.  77.  La  prova  si  intendera'  superata  se  i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al
termine di ogni seduta  dedicata  alle  prove  orali  la  commissione
predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato e dell'esito delle  prove  medesime.  Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede di esame. 
    3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di lingua inglese, nonche'  quelli  che  rinunceranno  a  sostenerla,
saranno esclusi dal concorso. 
    4. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova
orale di matematica che  avra'  luogo,  indicativamente,  nei  giorni
immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di  cui
al presente articolo.