Art. 74. Prova orale di lingua inglese 1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). La prova sara' diretta ad accertare la conoscenza della lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato S al presente decreto. 2. Al termine della prova sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e dell'esito delle prove medesime. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esame. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di matematica che avra' luogo, indicativamente, nei giorni immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di cui al presente articolo.