Art. 79. 
 
 
Disposizioni  per  i  concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale
                        dell'Arma Aeronautica 
 
    1.  I  vincitori  per  il  ruolo  naviganti   normale   dell'Arma
Aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia Aeronautica e
acquisita   la   qualifica    di    Allievi,    saranno    sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota. Detto accertamento,  propedeutico  all'ammissione
ai corsi  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,
specialita'  pilota,  sara'  effettuato  presso  la  Scuola  di  volo
dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, mediante  un  ciclo  di
lezioni e di esercitazioni di volo. 
    2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia  Aeronautica.
A essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 78,
comma 7. 
    3.  Al  fine  di  contenere  in  un  limitato   arco   di   tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui  al  precedente  comma  1  e  in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa,  l'Accademia
Aeronautica potra' convocare, oltre ai 40  (quaranta)  vincitori  del
concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art.  65  per
il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota,
ulteriori  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della   relativa
graduatoria di merito  fino  a  un  massimo  di  20  (venti)  unita'.
All'atto della  presentazione  in  Accademia  i  precitati  ulteriori
concorrenti convocati contrarranno una  ferma  volontaria  di  durata
pari a quella dell'attivita' connessa all'accertamento dell'idoneita'
al volo, saranno sottoposti a tale accertamento e, se  conseguono  il
brevetto di pilota di aeroplano,  saranno  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi
disponibili per effetto di  rinunce  o  di  dimissioni  volontarie  o
d'autorita' dei vincitori. In tal  caso,  la  ferma  volontaria  gia'
contratta sara' commutata nella ferma triennale di cui al  precedente
art. 12, comma 1. 
    4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine  al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non  si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal   concorso.   Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori  concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, in  sostituzione  di  quelli  che,  entro
cinque  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
presentazione  in   Accademia,   saranno   dimessi   o   rinunceranno
all'ammissione  ovvero  saranno  giudicati  inidonei   all'ammissione
all'Accademia Aeronautica  per  il  ruolo  naviganti  normale  e  non
incorporati ai sensi del precedente comma 3. 
    5. L'ammissione al corso  regolare  sara'  disposta,  al  termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito  di
cui al precedente art. 77, solo per coloro  che  avranno  frequentato
con  successo  le  lezioni  e  superato  le  esercitazioni  di  volo,
conseguendo il brevetto di  pilota  di  aeroplano  e,  comunque,  nei
limiti dei posti messi a concorso. 
    6. I concorrenti di cui al precedente comma  3  che,  pur  avendo
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano  presso  le  Scuole  di
volo  dell'Aeronautica   Militare,   non   rientreranno   nei   posti
disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria  contratta  e,
se di sesso  maschile,  i  relativi  documenti  matricolari  verranno
restituiti al Centro  Documentale  dell'Esercito  o  al  Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del
Personale del Comando  Scuole/3^  Regione  Aerea  ovvero  al  Reparto
Personale del Comando della  1^  Regione  Aerea  dell'Aeronautica  di
iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78, comma  7.
Se,  invece,  conseguito  il  brevetto  di   pilota   di   aeroplano,
risulteranno collocati entro il numero dei posti disponibili, saranno
ammessi alla frequenza del relativo corso secondo quanto indicato  al
precedente art. 77, comma 3. 
    7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti
al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per
il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota,
dell'Accademia Aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di
pilota  di  aeroplano  presso  la  Scuola  di  volo  dell'Aeronautica
Militare  di   Latina   non   saranno   sottoposti   all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 
    8. I concorrenti  di  cui  al  precedente  comma,  se  vincitori,
saranno convocati in Accademia  Aeronautica  in  date  successive  in
relazione all'inizio delle  lezioni  della  prima  classe  del  corso
regolare. 
    9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per  cause  di
forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato  entro
la data  prevista  dal  piano  degli  studi  per  l'inizio  dell'anno
accademico,  lo  stesso  potra'  essere   svolto   nelle   date   che
l'Amministrazione della Difesa riterra' piu' opportune. I concorrenti
per il ruolo naviganti  normale  dell'Arma  Aeronautica,  specialita'
pilota, saranno ammessi con riserva, in virtu' di quanto indicato nel
gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.