Art. 79. Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica 1. I vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia Aeronautica e acquisita la qualifica di Allievi, saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, sara' effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo. 2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia Aeronautica. A essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 78, comma 7. 3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 e in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia Aeronautica potra' convocare, oltre ai 40 (quaranta) vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art. 65 per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di 20 (venti) unita'. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata pari a quella dell'attivita' connessa all'accertamento dell'idoneita' al volo, saranno sottoposti a tale accertamento e, se conseguono il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi disponibili per effetto di rinunce o di dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso, la ferma volontaria gia' contratta sara' commutata nella ferma triennale di cui al precedente art. 12, comma 1. 4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione all'Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti normale e non incorporati ai sensi del precedente comma 3. 5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente art. 77, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica Militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta e, se di sesso maschile, i relativi documenti matricolari verranno restituiti al Centro Documentale dell'Esercito o al Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero al Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78, comma 7. Se, invece, conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, risulteranno collocati entro il numero dei posti disponibili, saranno ammessi alla frequenza del relativo corso secondo quanto indicato al precedente art. 77, comma 3. 7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, dell'Accademia Aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica Militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 8. I concorrenti di cui al precedente comma, se vincitori, saranno convocati in Accademia Aeronautica in date successive in relazione all'inizio delle lezioni della prima classe del corso regolare. 9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato entro la data prevista dal piano degli studi per l'inizio dell'anno accademico, lo stesso potra' essere svolto nelle date che l'Amministrazione della Difesa riterra' piu' opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, saranno ammessi con riserva, in virtu' di quanto indicato nel gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.