Art. 81. 
 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per  l'ammissione
di Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia  Militare  per
la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei  Carabinieri  per
l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera d), sono 30 (trenta). 
    2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia Militare,  avra'
la durata di due anni accademici, al termine dei  quali  gli  Allievi
giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente  in  servizio
permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. 
    3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli  studi,  gli  Allievi
saranno  tenuti   a   seguire   corsi   universitari,   a   indirizzo
giuridico-amministrativo, presso l'Accademia  Militare  di  Modena  e
presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il  conseguimento
della laurea magistrale in giurisprudenza. 
    4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: 
      a)  i  concorrenti   gia'   in   possesso   della   laurea   in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; 
      b) i concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari  del  corso  di  studi  da
frequentare non potranno comunque farli valere. 
    5. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3,
il numero dei posti potra' subire modificazioni  fino  alla  data  di
approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito,  al   fine   di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei  Carabinieri
connesse alla consistenza del ruolo normale degli Ufficiali.