Art. 81. Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), sono 30 (trenta). 2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia Militare, avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli Allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. 3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, a indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia Militare di Modena e presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. 4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: a) i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale degli Ufficiali.