Art. 82. Riserve di posti 1. Dei 30 (trenta) posti messi a concorso: a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; b) 9 (nove) sono riservati ai frequentatori delle Scuole Militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole; c) 3 (tre) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita', a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma; b) altri concorrenti idonei. 3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.