Art. 86. Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 18 marzo 2013, saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito); b) produrre i seguenti documenti: 1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere valido fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione del concorrente medesimo dal concorso; 2) se concorrente di sesso femminile, anche il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto non consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso. 2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' indicate nell'allegato Z, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nel citato allegato Z al presente decreto, fino a un massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o indisposizioni verificatesi prima o durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.