Art. 88. Disposizioni per gli accertamenti psicofisici 1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio permanente quali Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Detti concorrenti saranno convocati con le modalita' indicate al precedente art. 87, comma 6 e dovranno portare al seguito i documenti elencati nel successivo art. 91, comma 1. 2. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora di convocazione saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non saranno in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati di cui al successivo art. 91, comma 1 -tranne che per quelli previsti alle lettere c) e f)- in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria dell'indisponibilita' della citata documentazione. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al successivo art. 91, comma 1 all'atto della presentazione determinera' l'esclusione dal concorso. 3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) VES; 4) creatininemia; 5) transaminasemia (GOT - GPT); 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al predetto allegato F per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. Ai fini dell'idoneita' agli accertamenti psicofisici la competente commissione verifichera' per ciascun concorrente il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, commi 6 e 11. 5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 7; b) inidoneo con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni e infermita' che: 1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente; 2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti; b) positivita' al controllo per l'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile; c) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 7. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso, a eccezione del coefficiente psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo art. 91, comma 1, primo alinea, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 93, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al successivo art. 90. Tali concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.