Art. 88. 
 
 
            Disposizioni per gli accertamenti psicofisici 
 
    1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione
italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di  Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti  volti
alla verifica del possesso  dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio
permanente  quali  Ufficiali  del   ruolo   normale   dell'Arma   dei
Carabinieri. Detti concorrenti saranno  convocati  con  le  modalita'
indicate al precedente art. 87, comma 6 e dovranno portare al seguito
i documenti elencati nel successivo art. 91, comma 1. 
    2. I concorrenti assenti nel giorno e  nell'ora  di  convocazione
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi  hanno  chiesto
di partecipare e di quelli che non saranno  in  possesso,  alla  data
prevista per gli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,  dei
certificati di cui al successivo art. 91, comma  1  -tranne  che  per
quelli previsti alle lettere c) e f)- in ragione dei tempi  necessari
per il rilascio di tali documenti da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale;
a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite  messaggio
di posta elettronica  (PE)  o  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it   ovvero    a    mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di  prevista   presentazione   inviando   documentazione   probatoria
dell'indisponibilita' della citata documentazione. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della  prova  stessa,  avverra'  esclusivamente  a  mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella  domanda  di  partecipazione.  La
mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria   di   cui   al
successivo art. 91, comma 1 all'atto della presentazione determinera'
l'esclusione dal concorso. 
    3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione  Generale
della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
e integrazioni e con quelle definite nel  provvedimento  dirigenziale
del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri   emanato   in
applicazione  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   m)   del   decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima  di  eseguire  la
visita medica collegiale,  disporra'  per  tutti  i  concorrenti  una
visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
compresa la ricerca dei cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti
e/o psicotrope quali  anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di  positivita'  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) VES; 
        4) creatininemia; 
        5) transaminasemia (GOT - GPT); 
        6) bilirubinemia totale e frazionata; 
        7) trigliceridemia; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse  essere
sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita  dichiarazione
di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo  il  modello
riportato  nel  gia'  citato  allegato  F,  che   costituisce   parte
integrante  del  presente  decreto.  Il  concorrente  che  e'  ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al predetto  allegato  F  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 
    4.  Ai  fini  dell'idoneita'  agli  accertamenti  psicofisici  la
competente  commissione  verifichera'  per  ciascun  concorrente   il
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, commi 6 e 11. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) idoneo con indicazione  del  profilo  sanitario  di  cui  al
precedente art. 8, comma 11  e  del  punteggio  calcolato  secondo  i
criteri indicati nel successivo comma 7; 
      b) inidoneo con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' che: 
        1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo  la
normativa vigente; 
        2) comportano, per delineare il profilo sanitario di  cui  al
precedente art. 8, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale
o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3  per  tutti  gli  altri
coefficienti; 
      b)  positivita'  al  controllo  per  l'abuso  di  alcool  o  ai
cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope,  da
confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile; 
      c) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  del  ruolo  normale
dell'Arma dei Carabinieri. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      -  visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme  (per  il  personale
femminile anche nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a  decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
      -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    7. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   A   ogni
coefficiente   2   di   ciascuna    delle    altre    caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a  0  (zero).  A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso, a eccezione del  coefficiente
psiche  (PS),  sara'  attribuito  un  incremento  di  punti  0,1.  Il
punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli   accertamenti
psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e insuscettibile di riesame, essendo adottato  in  ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  alle  successive
fasi concorsuali. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 91, comma 1, primo alinea, la commissione non  potra'
in  nessun  caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e   dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e
del punto 9 delle avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  5
dicembre 2005 per l'applicazione  dell'elenco  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui  stato  di  gravidanza
sia stato accertato anche con  le  modalita'  previste  nel  presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 93, comma  1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il  concorrente  dal  concorso
per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    10. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile  recupero  dei  requisiti  chiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione  di
cui al  precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  a)  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria di ammissione alla  prova  orale
di  cui  al  successivo  art.  90.  Tali  concorrenti,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva  a  sostenere  gli
accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.