Art. 89. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psicofisici  saranno  sottoposti,  presso   il   Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei  Carabinieri,  ad
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  Ufficiale   in
servizio permanente  dell'Arma  dei  Carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno  svolti  con  le   modalita'   definite   nel   provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei   Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. 
    2.  I  concorrenti   assenti   al   momento   dell'inizio   degli
accertamenti  di  cui  al  presente  articolo  saranno  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui  al  precedente  art.  1,   comma   5.   Non   saranno   previste
riconvocazioni, tranne che  per  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite  messaggio  di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La  riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo,  avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  inidoneita',   senza   attribuzione   di   punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.