Art. 90. 
 
 
      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 
 
    1.  I  concorrenti   idonei   al   termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria
di ammissione alla prova orale. A mente dell'art. 580,  comma  3  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  i
concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria  di  cui  al
presente  comma,  dovranno  risultare  idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a),  b)  e
c) e comma 2, lettera a), numero 2), a eccezione di coloro i quali si
troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 88, comma 9. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta  di  composizione  italiana  e
negli accertamenti psicofisici. 
    3. Dei concorrenti  idonei  iscritti  nella  graduatoria  saranno
convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui  almeno  60
(sessanta) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in  possesso
dell'attestato di bilinguismo e almeno 20  (venti)  coniugi  o  figli
superstiti ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado
qualora unici superstiti del personale delle Forze  Armate,  compresa
l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio. 
    4. I posti eventualmente non ricoperti nella  citata  graduatoria
da concorrenti  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  nella
misura prevista dal precedente comma 3 saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    5. Fermo restando quanto  previsto  dal  precedente  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. La prova orale, che avra'  luogo,  verosimilmente,  a  partire
dall'8 luglio 2013,  vertera'  sulle  materie  di  cui  al  programma
riportato nel gia' citato allegato V al presente decreto. La sede, il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti  ammessi  a
sostenere la prova  orale  ed  eventualmente  quella  facoltativa  di
lingua straniera, saranno resi disponibili, presumibilmente a partire
dal   2   luglio   2013,   nei   siti   web   www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  piazza  Bligny  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    7. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi  hanno  chiesto
di partecipare. A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire
(tramite messaggio di posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero
a mezzo telegramma) al  predetto  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  un'istanza  di  nuova  convocazione  entro  il   giorno
antecedente   a   quello   di   prevista    presentazione    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione. 
    8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno  riportato
un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini  della  formazione  delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94. 
    9. La prova orale facoltativa di lingua  straniera,  solo  per  i
concorrenti che  avranno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel gia' citato allegato V al presente decreto. I concorrenti che non
intendessero  sostenere  piu'   detta   prova   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla.  La  prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera  si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato  una  votazione
di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio utile  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  cui  ai
successivi artt. 93 e 94: 
      a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0; 
      b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; 
      c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; 
      d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; 
      e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.