Art. 90. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di ammissione alla prova orale. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di cui al presente comma, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a), numero 2), a eccezione di coloro i quali si troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 88, comma 9. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana e negli accertamenti psicofisici. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui almeno 60 (sessanta) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo e almeno 20 (venti) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. La prova orale, che avra' luogo, verosimilmente, a partire dall'8 luglio 2013, vertera' sulle materie di cui al programma riportato nel gia' citato allegato V al presente decreto. La sede, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di lingua straniera, saranno resi disponibili, presumibilmente a partire dal 2 luglio 2013, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94. 9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato V al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94: a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.