Art. 92. Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra' all'Arma dei Carabinieri. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) due Ufficiali superiori, membri; c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; d) non meno di due docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potra' essere nominata apposita sottocommissione, cosi' composta: a) l'Ufficiale Generale di cui al precedente comma 2, lettera a); b) due Ufficiali superiori, membri; c) non meno di due docenti di materie letterarie, membri aggiunti; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto. 4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara' composta dal seguente personale effettivo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente personale in servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; c) un Ufficiale, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale anche esterno al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al temine del tirocinio di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia Militare: a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; c) Comandante di Battaglione, membro; d) Comandante di Compagnia, membro; e) Comandante di Plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.