Art. 92. 
 
 
                   Composizione delle commissioni 
 
    1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di  cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera  d).  Tutto  il  personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di  cui  ai  successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra'  all'Arma  dei
Carabinieri. 
    2. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera d), numero 1) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) due Ufficiali superiori, membri; 
      c) due docenti di materie letterarie, membri  aggiunti  per  la
prova scritta di composizione italiana; 
      d) non meno di due docenti o esperti, membri  aggiunti  per  la
prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di  geografia
e di educazione civica; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Se il numero dei  concorrenti  effettivamente  presentatisi  a
sostenere la prova scritta risulta superiore  a  1.000  (mille),  per
ogni gruppo di  almeno  500  (cinquecento)  candidati  potra'  essere
nominata apposita sottocommissione, cosi' composta: 
      a) l'Ufficiale Generale di cui al precedente comma  2,  lettera
a); 
      b) due Ufficiali superiori, membri; 
      c) non meno  di  due  docenti  di  materie  letterarie,  membri
aggiunti; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente
alla terza area funzionale,  segretario  aggiunto  senza  diritto  di
voto. 
    4. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri,  di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore  militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza   di
personale medico. 
    5. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara'  composta  dal  seguente
personale effettivo al Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio, membri,  di  cui  il  meno
elevato in grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'
anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    6. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara'  composta  dal  seguente
personale in servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro; 
      c) un Ufficiale, psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
personale  anche  esterno  al  Centro  Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 
    7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al  temine
del tirocinio di cui al precedente  art.  7,  comma  2,  lettera  d),
numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente  personale
effettivo all'Accademia Militare: 
      a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; 
      b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; 
      c) Comandante di Battaglione, membro; 
      d) Comandante di Compagnia, membro; 
      e) Comandante di Plotone, membro e segretario. 
    In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi  degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile,  i  predetti  Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.